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Nel comunicato stampa diramato dal Consiglio dei Ministri a seguito dell’approvazione del Decreto Fiscale, non è passata inosservata una interessante indicazione: nel testo si legge infatti che “si prevede che il pagamento dell’IVA slitti al momento in cui la fattura viene incassata”.
Si tratta di un’indicazione telegrafica, che non trova riscontri nelle bozze del DEF diffuse, ma che potrebbe avere riflessi rilevanti nella vita quotidiana di professionisti e imprese.
Nell’attesa di leggere l’effettiva portata della misura alla pubblicazione del provvedimento definitivo, la questione suscita certamente curiosità: l’intento del Governo, infatti, potrebbe anche essere quello di generalizzare tale concetto a tutti gli operatori economici.
Attualmente, la regola generale contenuta nell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 prevede che il momento impositivo per la cessione di beni sorge al momento della stipula, relativamente ai beni immobili, oppure nel momento della consegna o spedizione nel caso di beni mobili.
Per le prestazioni di servizi, invece, la regola generale prevede che esse si considerino effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
A questa caratterizzazione generale il legislatore nazionale ha affiancato anche delle deroghe, tra cui anche quella dell’esigibilità al momento del pagamento, limitatamente ad alcune operazioni.
Ma sarebbe quindi possibile un’estensione generalizzata di questo principio?
In base all’art. 66 della Direttiva CE 2006/112 ciò non sembra possibile, in quanto, gli Stati membri possono prevedere tale deroga solo per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi.
L’eventuale impatto dell’estensione dell’esigibilità dell’IVA all’atto dell’incasso della fattura dovrà poi essere calato nei vari regimi oggi presenti; inoltre, dovranno anche essere codificati i termini entro i quali i destinatari di merci e servizi potranno detrarre l’imposta.
L’eventuale approvazione di una misura del genere, magari già nella prossima Legge di Bilancio, potrebbe finalmente limitare i problemi finanziari che spesso attanagliano le imprese, rinviando così il debito nei confronti dell’Erario al momento in cui riceveranno dai clienti i propri proventi. In pratica, il versamento dell’imposta avverrebbe quando le risorse finanziarie sono già nella disponibilità del contribuente.
Dal punto di vista contabile, l’impatto più significativo si avrebbe per le aziende che adottano regimi semplificati, forfettari o regimi speciali come quello agricolo (art. 34 D.P.R. 633/1972), in quanto, i soggetti coinvolti dovrebbero istituire un sistema di rilevazione degli incassi delle fatture al fine di poter correttamente liquidare l’imposta.
Attualmente le imprese minori in contabilità semplificata, che operano nel cosiddetto regime di cassa, adempiono a tale obbligo attraverso l’istituzione di un registro degli incassi e dei pagamenti. Tale adempimento può essere superato attraverso una specifica annotazione sui registri IVA. In tal caso, quando l’incasso (o il pagamento) non avviene nello stesso anno di emissione (o registrazione) della fattura, nei registri andrà riportato l’importo complessivo dei mancati incassi (o pagamenti) e le relative fatture.