Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica degli scontrini fiscali, oggi opzionale, diventerà un obbligo dal 2020.
Questo è quanto riportato all’art. 17 della bozza del decreto di economia a finanza dal titolo “obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi”.
Il decreto interverrà apportando delle modifiche al D.Lgs. 127/2015 che aveva introdotto la facoltà dei contribuenti di provvedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il provvedimento del 2015, però, ne disponeva un successivo obbligo solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a mezzo di distributori automatici e per le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Il decreto introduce l’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per le attività di commercio al minuto e assimilate previste all’art. 22 del D.P.R. 633/72.
L’obbligatorietà all’utilizzo di questa metodica decorrerà già dal prossimo 1° luglio 2019 per tutti i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro, mentre per tutti gli altri soggetti l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2020.
Il MEF potrà individuare alcuni specifici esoneri dal suddetto adempimento per determinate attività. Sarà invece necessaria la concertazione con il MISE qualora la deroga dovesse avere un riferimento territoriale.
Per i soggetti che effettuano la cessione di farmaci e tenuti all’invio dei dati tramite il sistema Tessera Sanitaria si potrà adempiere all’obbligo tramite l’utilizzo di questo strumento.
La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi renderà obsoleti gli attuali strumenti a disposizione di imprese e professionisti. Il decreto prevede per gli anni 2019 e 2020 un contributo pari al 50 percento della spesa sostenuta con i seguenti massimali
Il contributo sarà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.lgs. 241/97.