Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la pubblicazione del Decreto Fiscale (D.L. 119/2018) prendono finalmente forma anche le annunciate novità sulla fatturazione elettronica, le quali saranno fondamentali per garantire un graduale passaggio al nuovo regime, cercando di minimizzare problemi e criticità.
La normativa di riferimento in materia di fatturazione elettronica è contenuta negli articoli dal 10 al 15 del richiamato decreto legge. Scopriamo quali sono i temi principali.
L’art. 10 del D.L. 119/2018 prevede che le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% della relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio in base a quanto previsto del art. 6 del D. Lgs. 471/1997) non si applicheranno per il primo semestre del 2019, purché la fattura elettronica sia emessa e trasmessa al SdI entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione.
Nel caso in cui, invece, la fattura sia emessa successivamente, è prevista una riduzione dell’80% della predetta sanzione, purché l’emissione della fattura avvenga entro il termine della liquidazione IVA periodica successiva.
L’art. 11 introduce nuovi termini per l’emissione della fattura: in forza della nuova lettera g-bis dell’art. 21 del Decreto IVA (DPR 633/1972), in ogni documento deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione (consegna, spedizione o pagamento) e l’emissione della fattura deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui l’operazione si considera effettuata. Tale modifica sarà applicabile dal 1° luglio 2019.
Il successivo articolo 12 si occupa invece dei nuovi termini per la registrazione delle fatture emesse, termine che è stato fissato nel 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, con riferimento a tale mese.
I due nuovi termini lunghi potranno rivelarsi estremamente utili per aziende ed operatori al fine di gestire al meglio il passaggio al nuovo regime. Peraltro, il precedente termine giornaliero di emissione della fattura avrebbe potuto causare problemi difficilmente fronteggiabili nel sistema della fatturazione elettronica, in particolare in vista delle sicure criticità con cui ci si dovrà confrontare nei primi tempi.
Sempre in relazione al tema della registrazione, l’art. 13 stabilisce che non è più necessaria la numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né l’indicazione nel registro del relativo numero di protocollo. Ciò dipende dal sistema tecnico che sta alla base della fatturazione elettronica: infatti l’attribuzione di un “protocollo” sarà effettuata in maniera automatica dal Sistema di Interscambio.
L’art. 14 del D.L. 119/2018 introduce un’importante modifica in merito ai termini per l’esercizio della detrazione, i quali decorrono dall’entrata in possesso della fattura.
A seguito delle intervenute modifiche dell’art. 1 del DPR 100/1998 si prevede ora che la detrazione può essere esercitata anche per le fatture ricevute e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, oltre che per quelle registrate entro la fine del mese di competenza.
Va evidenziato però che tale principio non vale per le fatture ricevute a cavallo d’anno: pertanto, nel mese di dicembre, potranno essere portate in detrazione solo le fatture ricevute e registrate entro il 31/12.
L’art. 15 del Decreto Fiscale ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda solamente le operazioni intercorse tra soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia.
Laddove, invece, la controparte sia semplicemente identificata nel territorio dello Stato, l’obbligo di fatturazione elettronica non sussiste. Resta tuttavia salva la facoltà di emettere ugualmente la fattura in formato elettronico al fine di evitare l’inserimento della relativa operazione nel cosiddetto esterometro.