Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’agevolazione PPC spetta anche nel caso in cui il terreno compravenduto sia oggetto di una cessione d’azienda, purché sia stato pattuito un distinto corrispettivo.
Questa è la recente decisione che la CTR Emilia-Romagna ha riportato nella sentenza n. 2426/2018, depositata il 18 ottobre 2018.
Una società agricola Srl, in possesso dei requisiti IAP previsti dal D.Lgs 99/2004, acquistava, a seguito di una cessione di ramo d’azienda, un terreno agricolo usufruendo delle agevolazioni PPC che, come noto, consentono considerevoli risparmi in termini di imposta, in quanto l’imposta di registro ed ipotecaria vengono conteggiate in misura fissa e l’imposta catastale con un’aliquota ridotta dell’1%.
L’Agenzia delle Entrate notificava ai contribuenti un avviso di liquidazione avanzando la propria pretesa tributaria: il recupero delle maggiori imposte dovute. L’Ufficio, nelle proprie motivazioni, riporta che la società agricola non poteva usufruire delle agevolazioni PPC in quanto il terreno agricolo, essendo oggetto di vendita di ramo d’azienda, non poteva usufruire di una tassazione autonoma.
La decisione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso del contribuente, sostenendo che le agevolazioni di cui al D.Lgs 99/2004 (IAP) si applicano anche quando l’acquisto di un terreno agricolo avviene nell’ambito di una cessione d’azienda, ferme restando le disposizioni relative alla vendita di beni con aliquote diverse.
L’art. 23 del TUR (Testo Unico imposta di Registro), infatti, dispone che “se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.”
La norma, quindi, prevede espressamente la possibilità di tassare separatamente i beni o diritti facenti parte di un’unica disposizione negoziale con l’unico obbligo di pattuire distintamente i corrispettivi. Conseguentemente, ciascun bene verrà assoggettato ad un’autonoma imposta di registro, ipotecaria e catastale e, quindi, sarà possibile applicare al terreno le agevolazioni PPC.
I giudici, a sostegno delle proprie decisioni, richiamano la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 57/E/2004 in cui si affrontava un caso in cui nello stesso atto erano ceduti terreni ed immobili con pattuizione di corrispettivi distinti. La summenzionata risoluzione precisa che qualora un atto contenente un unico negozio comporti il trasferimento contestuale tra le medesime parti di una pluralità di beni trova applicazione il principio di cui all’art. 23 del TUR.
Sulla base di tali considerazioni:
Con tale pronuncia i giudici della CTR hanno legittimato la possibilità di accedere alle agevolazioni PPC anche nel caso di acquisto di un terreno agricolo nell’ambito di una cessione d’azienda, purché il prezzo del terreno venga separatamente indicato in atto.