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Il 1° gennaio 2019 si avvicina a grandi passi e, con lui, anche l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati.
Il Decreto Fiscale, come più volte annunciato, ha introdotto alcune interessanti novità in materia, novità che producono risvolti applicativi che vale la pena evidenziare.
Come noto, dopo i primi sei mesi in cui vigerà un regime transitorio, dal 1° luglio 2019 il termine per l’emissione della fattura sarà di 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (e non più entro le 24 del giorno stesso).
La possibile frattura tra data dell’operazione e data di fatturazione dovrà, però, essere sempre indicata sulla fattura: nel documento, quindi, dovranno essere sempre indicate le due date di riferimento, quella dell’operazione e quella di emissione della fattura.
Tale doppia indicazione consentirà sempre di ricostruire l’esatta datazione di operazione e documento, ai fini della corretta liquidazione dell’IVA.
Per quanto riguarda la registrazione delle fatture ricevute, l’art. 13 del D.L. 119/2018 stabilisce che non è più necessaria la numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né l’indicazione nel registro del relativo numero di protocollo.
Il sistema di gestione della fatturazione elettronica, infatti, attribuisce in maniera automatica un “protocollo” ad ogni fattura gestita all’interno del Sistema di Interscambio.
Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, all’allegato A, si precisa che la fattura elettronica può contenere campi contenenti eventuali ulteriori informazioni rese necessarie dalla tipologia di beni ceduti e da particolari esigenze informative
Nel mondo dell’agricoltura, tali campi potranno essere utilizzati per evidenziare le particolari condizioni contrattuali previste dall’art. 62 del D.L. n. 1/2012.
Tale norma prevede infatti l’obbligo di stipulare contratti di vendita per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari; tale obbligo può essere aggirato nel caso in cui gli elementi del rapporto siano rilevabili da altri documenti come, ad esempio, la fattura.
Pertanto, per rispettare le prescrizioni di cui all’art. 62, nei campi aggiuntivi della fattura elettronica dovranno essere indicati:
Inoltre, per poter essere conforme alla disciplina, la fattura elettronica dovrà riportare la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62 del D.L. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 27 del 24 marzo 2012”.
Sempre in base a quanto precisato nel sopracitato allegato A, nelle informazioni ulteriori dovrà essere indicato anche se la fattura elettronica è stata emessa da parte del cessionario per conto del cedente. Ciò può avvenire nelle più svariate situazioni, ma si tratta di una prassi piuttosto diffusa, ad esempio, nell’ambito dei conferimenti effettuati nei confronti di cooperative agricole.
È essenziale, in tal caso, che, dopo l’invio al Sistema di Interscambio, la cooperativa provveda ad inoltrare, secondo le modalità previste dalla norma (ad esempio la PEC), copia del documento emesso.
Gli agricoltori operanti in regime di esonero non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica, in quanto le operazioni attive effettuate devono essere documentate tramite autofattura emessa dal cessionario, ovviamente in forma elettronica.
Essa dovrà essere emessa utilizzando il codice a sette zeri e riportando l’indirizzo PEC del soggetto cedente.
Il Sistema di Interscambio, poi, recapiterà la fattura all’acquirente, che dovrà poi metterla a disposizione dell’agricoltore, anche in formato cartaceo.