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Al momento permangono ancora incertezze sul futuro delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti dell’allevamento.
Le vicende delle aliquote IVA risalgono all’ormai lontano 2011, quando l’articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall’articolo 1, comma 480, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013), ha stabilito che “A decorrere dal 1° luglio 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è rideterminata nella misura del 22%”
Senza ripercorrere per intero le successive modifiche e proroghe, si arriva alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018), nella quale l’articolo 1, comma 2, ha stabilito che:
Pertanto, sulla base delle attuali disposizioni, la situazione è la seguente:
Al fine di evitare per l’anno 2019 i suddetti aumenti, nella bozza del disegno di legge di bilancio per l’anno 2019 è prevista una norma di sterilizzazione, che, però, suscita alcuni interrogativi per quanto concerne la determinazione delle aliquote vigenti nei prossimi anni.
Tale norma, infatti, dispone letteralmente che, a decorrere dall’anno 2019, l’aliquota di cui alla tabella A, parte terza, allegata al DPR n. 633/72, è ridotta di 1,5 punti percentuali, mentre l’aliquota ordinaria è ridotta, per l’anno 2019 di 2,2 punti percentuali, per l’anno 2020 di 0,8 punti percentuali, e dall’anno 2021 di 0,5 punti percentuale.
Pertanto, tenuto conto degli aumenti già fissati, l’aliquota di cui alla citata tabella A, parte terza, per l’anno 2019 tornerebbe al 10% (11,5 meno 1,5), mentre dall’anno 2020 passerebbe all’11,5% (13 meno 1,5).
Per l’aliquota ordinaria, invece, per l’anno 2019 si confermerebbe l’aliquota del 22% (24,2 meno 2,2), per l’anno 2020 l’aliquota verrebbe fissata al 24,1% (24,9 meno 0,8), e dal 2021 l’aliquota sarebbe pari al 24,5% (25 meno 0,5).
Come si può facilmente notare, sussistono molte incertezze, conseguenti a norme non sempre chiare.
Più incerto si manifesta il panorama relativo a talune percentuali di compensazione, per le quali l’articolo 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto un apposito decreto per l’innalzamento delle percentuali applicabili ad alcuni prodotti del settore lattiero-caseario, nonché, limitatamente all’anno 2016, a quelle applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.
Mentre per i prodotti lattiero-caseari la percentuale del 10% è stata fissata in modo permanente, per suini e bovini si è resa necessaria l’emanazione di successivi decreti per prorogare le percentuali del 7,65% (bovini) e del 7,95% (suini) anche per i successivi anni 2017 e 2018.
Infatti, l’articolo 1, comma 506, della citata legge di bilancio 2018 ha prorogato fino all’anno 2020 l’applicazione delle percentuali maggiorate, previa emanazione dell’apposito decreto: pertanto, per l’anno 2019, ai fini della proroga, è necessario un nuovo decreto.
Al riguardo, si auspica che la prevista emanazione, a differenza del passato, avvenga entro il mese di dicembre di quest’anno, perché, in mancanza, dal 1° gennaio 2019 tornano applicabili le precedenti percentuali.
Si rammenta che, per l’anno 2018, il decreto di proroga reca la data del 2 febbraio 2018 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2018, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018.
A norma di legge, gli allevatori interessati avrebbero dovuto applicare, dal 1° gennaio, le vecchie percentuali, per poi emettere note di variazione per regolarizzare le cessioni effettuate fino al 16 marzo.
Si auspica che, quest’anno, il legislatore sia più sollecito, al fine di evitare complicazioni amministrative e contabili agli operatori interessati, anche in considerazione del fatto che, dal 1° gennaio 2019, entra in vigore l’obbligo generalizzato della emissione della fattura elettronica.