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Tra gli emendamenti proposti in tema di semplificazione fiscale ne è stato inserito uno che innalza da 7.000 a 15.000 euro il volume d’affari al di sotto del quale i produttori agricoli possono beneficiare del regime di esonero dagli adempimenti contabili.
Attualmente, il sesto comma dell’art. 34 del D.P.R. 633/72 prevede che i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale IVA, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
I soggetti interessati sono, in genere, microimprese rappresentate da anziani o da persone che svolgono l’attività agricola per integrare il reddito famigliare. Sovente sono anche aziende che si trovano in località remote in forte calo demografico.
Sarebbe buona cosa agevolare questi soggetti che, per motivi anagrafici o per il fatto che svolgono “eroicamente” un’attività agricola in luoghi isolati, incontrano maggiori difficoltà ad adeguarsi ai vari adempimenti contabili richiesti dal legislatore, come per esempio la fatturazione elettronica, ciò potrebbe allontanare il rischio che questi decidano di cessare la propria attività.
Esonerare questa categoria di contribuenti dagli obblighi documentali e contabili non costituirebbe un problema significativo per il bilancio dello Stato, infatti, anche ai fini delle imposte sui redditi, trattandosi in genere di aziende individuali che determinano il proprio reddito su base catastale (reddito agrario e dominicale), il fatto di tenere o meno la contabilità non modificherebbe l’ammontare delle imposte versate alle casse dell’Erario.
Quindi, ai fini dell’IVA, alzare il limite del volume d’affari a 15.000 euro, ampliando così la platea dei soggetti esonerati, potrebbe disincentivare l’abbandono delle terre e agevolare la tutela del territorio dal punto di vista idrogeologico.
È bene precisare però che il D.M. 5465/2018 consente di definire “agricoltore attivo”, ai fini dell’accesso ai contributi comunitari, il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti:
Qualora, la presentazione della dichiarazione IVA, e conseguentemente la tenuta della contabilità, fosse l’unica condizione per il produttore agricolo al fine di dimostrare di essere agricoltore attivo, potrebbe essere conveniente rinunciare al regime di esonero.