Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad un Videoforum organizzato dal Sole 24 ore in data 12 novembre 2018, ha indicato una procedura che, almeno in apparenza, risolve il problema delle fatture emesse dalla cooperativa agricola per conto del socio conferente.
L’Agenzia ha, in effetti, asserito che la cooperativa, all’atto dell’emissione della fattura, riporta il codice “CC” nel campo “soggetto emittente”, rendendo evidente che la fattura è emessa dal cessionario/committente e non dal cedente (vedi nostra informativa del 14/11/2018).
Nella risposta a tale quesito viene, altresì, affermato, che il Sistema di interscambio, una volta ricevuta la fattura da parte della cooperativa emittente, provvederà a consegnarla al socio qualora nel corpo dell’XML (file fattura) venga riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore.
Indicando l’indirizzo del socio il Sistema di interscambio consegnerà, appunto, la fattura a tale indirizzo (che può essere del socio stesso o di qualsiasi intermediario dello stesso ivi compreso la propria associazione di categoria o lo studio delegato).
Tuttavia, sarebbe auspicabile che tale meccanismo venisse supportato e confermato da una modifica alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018, aggiornate all’attuale versione 1.03 del 10 ottobre 2018 in quanto, se la cooperativa ha registrato presso il SdI il proprio codice sul quale dirottare le fatture di acquisto, il SdI recapiterà il documento all’indirizzo prescelto.
L’indirizzo telematico, o la PEC, sulla base di quanto previsto al punto 1.5.5. di tale allegato, servono per consentire al Sistema di Interscambio (SdI) di inoltrare la fattura elettronica al soggetto ricevente (che può essere chiunque, ivi compreso qualsiasi intermediario, anche non abilitato).
Per individuare il soggetto ricevente il SdI adotta la seguente procedura:
Quindi l’Agenzia delle Entrate, per recapitare le fatture, fa giustamente riferimento alle scelte effettuate dal contribuente.
Per agevolare il processo di ricezione delle fatture, sempre nell’allegato citato, al punto 1.5.1.2. viene precisato che i contribuenti possono effettuare una scelta prioritaria di ricezione delle fatture passive, registrando l’indirizzo prescelto tramite il portale web Fatture e corrispettivi. La scelta effettuata in tal senso rende la stessa prioritaria nella consegna della fattura elettronica.
Ora, è ormai chiaro, che la stragrande maggioranza dei soggetti, per semplificare il processo di ricezione delle fatture passive, adotterà tale procedura.
Stando a quanto sopra riportato, è evidente che allo stato attuale, qualora, appunto, il cessionario committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale fatture e corrispettivi, la fattura non potrà essere consegnata all’indirizzo del socio, ancorché questo venga indicato in fattura.
Peraltro, la cooperativa, anche qualora non effettuasse la scelta del canale di ricezione prioritaria, si troverebbe in seria difficoltà nella fase di detrazione dell’IVA, in quanto stando a quanto riportato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, al fine di poter detrarre l’IVA sull’acquisto effettuato, è necessario essere in possesso di un documento valido e, pertanto, del file fattura in formato elettronico. A tal proposito l’Agenzia ha ribadito durante il video forum che non è sufficiente essere in possesso del documento di cortesia cartaceo per poter esercitare la detrazione.
Proprio in riferimento a quanto sopra riportato, è evidente che nel caso in cui la cooperativa inserisca come destinatario della fattura la PEC del socio, fino a quando quest’ultimo non prende visione del documento inviato, la cooperativa non potrà esercitare il diritto alla detrazione.
Durante l’intervento organizzato lo scorso lunedì dal Sole 24 ore è stato anche asserito che tale metodo di operare (l’emissione della fattura da parte del cedente/committente) rappresenta uno strumento sul quale la stessa Agenzia conta per agevolare la collaborazione tra le parti, in particolare quando il soggetto normalmente tenuto all’emissione della fattura NON è particolarmente organizzato. Pertanto, il problema non si pone esclusivamente per le cooperative che emettono fattura per conto dei conferenti, ma in tutti i casi in cui il cessionario/committente sia stato delegato ad emettere la fattura elettronica.
Al fine di poter risolvere la problematica analizzata, sarebbe necessario che il meccanismo venisse supportato da una modifica alle specifiche tecniche prevedendo che nel caso in cui nella testata della fattura sia indicato il campo “CC”, il sistema di interscambio riesca a consegnare contemporaneamente sia la fattura al cedente (socio), mediante il codice inserito in fattura (o canale preferenziale da lui inserito presso il SdI), che al cessionario (cooperativa emittente) tramite il codice registrato presso il SdI.
Auspichiamo, pertanto, che a questa nostra segnalazione venga posta la necessaria attenzione affinchè le indicazioni fornite vengano recepite anche dalle disposizioni tecniche sopra richiamate.