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Con il decreto legge n. 1 del 2012, il legislatore ha introdotto un’importante norma antiabusiva all’interno della disciplina che regola i rapporti tra gli operatori del settore agroalimentare.
Si tratta del famoso art. 62, la norma che introduce importanti sanzioni per chi non rispetta i termini di pagamento nell’ambito della compravendita di prodotti agroalimentari.
Con il prossimo debutto della fatturazione elettronica, però, tale disciplina potrebbe subire importanti conseguenze, vedendo indebolita la propria portata. Andiamo a capire il perché.
La norma richiamata contiene due principi fondamentali. Il primo stabilisce che “i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”.
Il decreto MISE del 19 ottobre 2012 ha poi temperato tale previsione, affermando che per forma scritta si deve intendere qualsiasi forma di comunicazione scritta (anche in via telematica) da cui sia possibile evincere la volontà delle parti di instaurare un rapporto patrimoniale. Tale funzione probatoria, quindi, è spesso svolta dalla fattura.
L’altro importante principio antiabusivo previsto dall’art. 62 è quello che fissa i termini di 30 e 60 giorni per il pagamento del corrispettivo per contratti aventi ad oggetto, rispettivamente, merci deteriorabili o altre merci non deteriorabili.
Il termine di 30 e 60 giorni fissato dalla norma viene riferito sempre all'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Pertanto, oggi, per una vendita di merce deperibile effettuata il 31 marzo, la cui relativa fattura è emessa e trasmessa lo stesso giorno, il compratore avrà tempo fino al 30 aprile per pagare il proprio debito.
Nel sistema della fatturazione elettronica, invece, le cose potrebbero cambiare. In caso di emissione e caricamento della fattura all’interno del SdI, questo ha cinque giorni di tempo per rilasciare la ricevuta di consegna e trasmetterla all’acquirente.
Ciò comporta che, nella maggior parte dei casi, tale documento non entrerà nella disponibilità del compratore prima dei primi giorni di aprile. In tal caso, quindi, il termine dei 30/60 giorni decorrerà non più dall’ultimo giorno di marzo, bensì dall’ultimo giorno di aprile, facendo slittare in avanti il termine di pagamento fino al 30 maggio.
Considerata la prassi di fatturare le operazioni a fine mese e considerando la possibilità dilatoria che la formulazione della norma pare ammettere, è facile immaginare come tanti saranno gli operatori che ne approfitteranno, ponendo in essere pratiche che oggi sarebbero abusive e che potrebbero essere fatte oggetto di sanzioni di importi fino a 500.000 euro, ma che domani in base alla lettura orientata della norma potrebbero non esserlo più.
Si raccomanda quindi massima cautela ed attenzione sul tema, in attesa di chiarimenti ufficiali che possano riportare un po’ di ordine sulla questione.