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Restano solo pochi giorni, per gli agricoltori, per versare l’acconto relativo alle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e all’IRAP. Si tratta di un’attività da non trascurare e da gestire in maniera corretta al fine di evitare salassi o, al contrario, di versare importi non dovuti.
Vale la pena di ricordare che l’acconto in scadenza al prossimo 30 novembre riguarda tutti i contribuenti che sono a debito di imposta per un importo superiore ai 51,65 euro. La seconda rata dell’acconto, in scadenza a novembre, è pari al 60% dell’imposta a debito per l’anno precedente, salvo che l’importo totale sia inferiore a 257,72 euro. In tale ultimo caso l'imrto si versa in un'unica soluzione a fine novembre (100%).
Per quanto riguarda l’acconto relativo a IRPEF e IRES, occorre innanzitutto precisare che gli agricoltori persone fisiche e i soci di società semplici, relativamente ai terreni, non dovranno versare alcun acconto in quanto, per gli anni 2017, 2018 e 2019, è prevista la generale esenzione IRPEF per tali soggetti.
Gli stessi terreni agricoli, invece, dovranno essere assoggettati ad imposta quando siano posseduti da persone fisiche che, pur in possesso della qualifica di CD o IAP, siano soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice. In tali casi, infatti, anche se la società ha optato per la determinazione del reddito su base catastale, si è sempre nel caso di soggetti rientranti formalmente nel reddito di impresa e, pertanto, non usufruiscono dell’esenzione.
Lo stesso vale per i soci di società agricole a responsabilità limitata che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale e per la trasparenza fiscale (ai sensi dell’art. 116 del TUIR). Anche per tali soggetti, l’acconto è dovuto: essi dovranno infatti dichiarare la loro quota di spettanza dei redditi dominicali e agrari dei terreni.
Sempre entro il prossimo 30 novembre, gli imprenditori agricoli potranno essere tenuti al versamento dell’acconto IRAP.
In linea generale, infatti, sono esenti i soggetti che svolgono attività potenzialmente rientranti nel reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR, ossia le attività dirette:
Esistono però attività prettamente agricole che non rientrano completamente nel reddito agrario: pertanto, i soggetti esercenti tali attività dovranno scontare l’imposta nella misura del 3,9% e, conseguentemente, dovranno versare il relativo acconto.
A titolo di esempio, pagheranno l’acconto i soggetti che svolgono attività di agriturismo, attività di allevamento senza terra (o potenzialmente insufficiente a produrre il 25% dei mangimi necessari), attività di coltivazione di vegetali su più piani in numero superiore a due, attività di produzione di energia elettrica e così via.
Concludendo, si ricorda che, anche nel caso in cui si svolgano attività interamente rientranti nel reddito agrario (quindi esenti da IRAP), le società aventi forma giuridica diversa dalla società semplice (SNC, SAS, SRL, ecc.) dovranno comunque presentare la dichiarazione IRAP, in quanto è necessario determinare la base imponibile ai fini del calcolo del diritto annuo per la Camera di Commercio.