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Tra i vari emendamenti presentati al disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2019, uno riguarda la revisione dell’imposta municipale propria (IMU).
Le nuove disposizioni sono contenute negli articoli da 79-bis a 79-quaterdecies.
Una prima novità prevista dall’emendamento è rappresentata dalla abolizione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che verrebbe assorbito dall’IMU.
Si ricorda che l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille, con facoltà, per i Comuni, di ridurla fino all’azzeramento.
Comunque, in base all’attuale normativa, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge, pari al 10,60 per mille, salvo, in determinati casi, una maggiorazione pari allo 0,8 per mille.
Una seconda novità, certamente poco gradita per il settore agricolo, riguarda i fabbricati rurali strumentali (stalle, capannoni, immobili destinati all’agriturismo e simili), che, fino ad oggi, non sono stati assoggettati ad IMU.
Infatti, benché la norma istitutiva dell’imposta (articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ne prevede teoricamente l’imposizione, successivamente l’articolo 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), ha stabilito che l’IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali.
Ora, l’emendamento in questione propone nuovamente l’imposizione, prevedendo letteralmente “L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,2 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla, fino all’azzeramento”.
Tra l’altro, l’emendamento prevede che i Comuni possono aumentare o diminuire la misura dell’aliquota applicabile, mentre la vecchia norma prevedeva soltanto la facoltà di diminuirla.
Proseguendo nell’esame dell’emendamento, si rileva che “A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogate le disposizioni incompatibili con gli articoli da 19-bis a 19-duodecies”, con la conseguenza che non è più applicabile l’esenzione disposta dalla richiamata Legge di Orientamento 2014.
Tuttavia, è opportuno considerare che l’onere dell’IMU sarebbe eventualmente compensato, in tutto o in parte, dalla soppressione della TASI che, comunque, colpiva i fabbricati in questione.
In primo luogo, si sottolinea che l’aliquota di base IMU prevista dall’emendamento è raddoppiata rispetto alla precedente TASI (0,2 per cento rispetto allo 0,1 per cento); inoltre, come già detto, i Comuni possono aumentare la misura, fissandola fino allo 0,3 per cento, triplicando l’onere a carico dei produttori agricoli.
Tenuto conto del fatto che le rendite catastale dei fabbricati rurali strumentali sono elevate, non è difficile immaginare l’aggravio finanziario che potrebbe colpire il settore agricolo.
Per evitare tale aggravio, sarebbe auspicabile che, in caso di approvazione, la norma fosse modificata, prevedendo l’aliquota base nella misura dello 0,1 per mille, con facoltà soltanto di diminuzione.