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Procede l’iter di conversione del decreto semplificazioni, approvato dal governo lo scorso mese di ottobre. Tra le modifiche introdotte alcune riguardano delicati aspetti della fiscalità in agricoltura.
L’art. 19 del decreto prevede che “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola coltivatori diretti al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.
Se la norma fosse approvata metterebbe fine ad un annoso problema di equiparazione sotto il profilo fiscale dei collaboratori familiari del coltivatore diretto, che ha generato del contenzioso soprattutto in tema di tributi locali.
L’attuale normativa prevede che non sono considerate fabbricabili (quindi sono assoggettate alla disciplina dei terreni agricoli) le aree edificabili possedute e condotte direttamente da un imprenditore agricolo a titolo principale o da un coltivatore diretto.
La norma potrebbe definitivamente chiudere il contenzioso relativo alle pretese dei Comuni nei confronti dei comproprietari di aree edificabili coltivate dai coadiuvanti insieme al coltivatore diretto (titolare d’impresa agricola). Attualmente, la giurisprudenza si è già espressa in favore dei comproprietari. Recentemente, la Cassazione nella sentenza 17337/2018, ha evidenziato che la natura agricola del bene ha carattere oggettivo, pertanto, vale per tutti i comproprietari, indipendentemente dai loro requisiti soggettivi o dal fatto che alcuni di essi non conducano direttamente il terreno potenzialmente edificabile.
La legge di stabilità per l’anno 2017 ha previsto per gli anni 2017, 2018 e 2019 che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali” di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004.
Letteralmente erano pertanto esclusi dagli effetti del provvedimento i coadiuvanti familiari comproprietari dei terreni. Tale problematica verrebbe così superata.
La tassa sui rifiuti rientra nelle potestà delle singole amministrazioni comunali che, nei regolamenti locali, possono definire delle categorie di attività soggette a riduzioni.
Molti comuni hanno omesso di prevedere specifiche disposizioni per l’attività agrituristica che, come noto, è soggetta a una disciplina restrittiva rispetto alle attività alberghiere o di ristorazione. Ciò ha comportato l’applicazione per analogia, anche per gli agriturismi, delle tariffe riservate a tali settori.
Il decreto semplificazioni prevede la possibilità per i comuni di disporre particolari riduzioni o esenzioni anche per l’attività agrituristica.
Tale disposizione è ora prevista all’art. 22 del decreto che aggiunge al comma 659 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, oltre ai fabbricati ad uso abitativo (per i quali i comuni potevano già definire disposizioni agevolative), quelli per destinati all’attività agrituristica.
Tra le norme che il decreto intende semplificare vi è l’esonero dagli adempimenti previsti in capo ai produttori e confezionatori di burro che attualmente, in base alla legge n. 1526/1956, devono tenere, per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti. L’articolo 1, ai commi 1 e 2, del decreto prevede l’abrogazione di tale obbligo per i produttori agricoli.
Infine, sono previste anche misure in materia di rifiuti che possono avere riflessi positivi anche per il settore dell’agricoltura. Bisognerà però attendere la versione definitiva del decreto per comprenderne l’effettiva portata.