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Manca una settimana al 17 dicembre, termine ultimo per il pagamento del saldo IMU 2018 per terreni e fabbricati: occorre quindi prestare attenzione e non farsi sorprendere dalla scadenza.
In linea generale, l’imposta municipale sui terreni agricoli si calcola partendo dal reddito dominicale, il quale dovrà essere rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135. Su tale base imponibile dovrà essere poi applicata l’aliquota d’imposta fissata da ogni singolo comune.
Si ricorda che, se non sono intervenute modifiche sugli immobili posseduti, il saldo da pagare al 17/12 rappresenta circa il 50% dell’imposta dovuta, la cui prima rata è stata pagata entro lo scorso 18 giugno.
Come noto, per i terreni agricoli, la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha stabilito ampie esenzioni ai fini IMU.
Sono infatti esclusi dal pagamento dell’imposta i terreni montani collocati sul territorio dei comuni inseriti nell’elenco di cui alla circolare ministeriale 9/1993; l’esonero, però, riguarda anche tutti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, purché iscritti nella relativa previdenza agricola (anche se titolari di trattamento pensionistico).
Parimenti, non sarà dovuta l’IMU nemmeno sulle aree edificabili, possedute da IAP o CD, destinate alla coltivazione.
Se finora abbiamo analizzato i casi di esenzione IMU previsti dalla legge, non mancano situazioni grigie, in cui l’accesso allo sconto fiscale è foriero di dubbi ed interpretazioni più o meno creative.
Si pensi al caso delle società agricole, per cui, per lungo tempo, si è sostenuto che fossero escluse dalle esenzioni IMU. La norma, però, è chiara: purché in possesso della qualifica di IAP, che deve essere attribuita alla società da un socio (in caso di società di persone) o da un amministratore (in caso di società di capitali), anche le società agricole hanno diritto agli sconti.
In tal senso si è espresso anche il Ministero delle Finanze con la circolare 3/DF/2012; nonostante ciò, non mancano le contestazioni dei comuni, le quali hanno originato un ampio contenzioso. Va evidenziato che non mancano pronunce della Cassazione che hanno disconosciuto l’esenzione per le società agricole: tali decisioni però riguardavano l’ICI e la relativa norma (l’art. 58 del D. Lgs. 446/1997) faceva riferimento alle sole persone fisiche.
Qualche dubbio sussiste anche nel caso di terreni posseduti dai coadiuvanti familiari dell’imprenditore agricolo, iscritti alla previdenza agricola, ma non compresi nella partita IVA dell’impresa. Anche per tali soggetti, si ritiene che valga l’esenzione IMU e in tal senso va letta la risoluzione del MEF n. 20535 del 23 maggio 2016 (contra Cassazione n. 11979/2017).
Concludendo, ricordiamo anche l’esenzione IMU vale anche per i terreni posseduti da tutti quei soggetti CD o IAP iscritti alla relativa previdenza, ancorché la conduzione del fondo sia svolta tramite una società di persone di cui i proprietari siano soci.