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Come ogni anno, entro il 27 dicembre occorre verificare se è dovuto l’acconto dell’IVA per l’anno in corso ed eventualmente procedere al relativo versamento.
I contribuenti con liquidazione mensile o trimestrale normalmente versano l’IVA successivamente alla liquidazione periodica. Però, a dicembre di ogni anno è richiesto di anticipare il versamento dell’IVA attraverso un acconto.
L’acconto IVA può essere calcolato, a scelta del contribuente, con una delle seguenti modalità:
Il metodo storico prevede il versamento di una somma pari all’88% dell’imposta, al lordo dell’acconto, versata nell’ultima liquidazione dell’anno precedente (mese di dicembre o quarto trimestre, dichiarazione annuale).
Tale metodo potrebbe determinare il versamento di un acconto superiore a quello che effettivamente risulterà dalla liquidazione dell’IVA del periodo corrente (che potrebbe anche essere a credito), con la necessità poi di utilizzare il credito in compensazione nelle liquidazioni successive. Pertanto, prima di procedere al versamento dell’acconto è bene fare una “stima” dell’IVA a debito e, se opportuno, optare per un altro metodo di definizione dell’acconto IVA dovuto.
Potrebbe quindi essere utile adottare il metodo previsionale che prevede il versamento dell’88% dell’IVA che si stima di dover versare nell’ultimo periodo.
Tale metodo prevede infatti la possibilità di tenere in considerazione l’eventuale eccedenza a credito riportata dalla precedente liquidazione periodica, calcolando l’88% della stima del versamento dovuto:
Tale metodo potrebbe però generare il rischio che eventi o circostanze imprevedibili possano mutare la liquidazione dell’imposta, determinando di fatto un versamento insufficiente. Si pensi ad esempio ad una cessione di beni urgente e non prevista o al mancato recapito di fatture di acquisto.
Quest’ultimo rischio può essere eliminato attraverso l’adozione del metodo analitico, che però necessita di una contabilità aggiornata.
Con tale metodo, infatti, occorre prendere in considerazione tutte le operazioni effettuate alla data del 20 dicembre (sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali).
Andranno pertanto considerate sia le operazioni già annotate in contabilità, sia quelle non ancora registrate ed effettuate dal 1° novembre al 20 dicembre.
Raccolte tutte le informazioni necessarie si determina l’imposta dovuta che dovrà in quest’ipotesi essere versata per intero (100%).
Il versamento dell’acconto IVA è dovuto solo per importi superiori a € 103,29 e deve essere effettuato a mezzo modello F24 da inviarsi con modalità telematica utilizzando i seguenti codici:
Le somme versate a titolo di acconto dovranno essere detratte nella liquidazione del mese di dicembre per i contribuenti mensili, nella liquidazione del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali speciali e in dichiarazione annuale per gli altri contribuenti.
Si ricorda che, per i contribuenti trimestrali, l’importo dell’acconto non deve essere ulteriormente maggiorato nella misura dell’1% come accade per i versamenti relativi alle liquidazioni periodiche.
Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i contribuenti che: