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La vendita al dettaglio nel regime speciale IVA previsto per i produttori agricoli non prevede, in genere, l’obbligo dell’emissione dello scontrino fiscale, ma vi sono alcuni casi in cui i corrispettivi devono essere certificati.
In particolare, con l’introduzione nel nostro ordinamento del D.Lgs 228/2001 è stato riformato il settore dell’agricoltura consentendo all’imprenditore agricolo la possibilità di valorizzare proprie produzioni attraverso la loro manipolazione e trasformazione, ma anche di ampliare la gamma dei propri prodotti per renderli maggiormente appetibili sul mercato.
Pertanto, le attività agricole hanno visto una rapida evoluzione con la riforma della figura dell’imprenditore agricolo, ma sotto il profilo fiscale vi sono alcuni riflessi a cui occorre fare attenzione.
La vendita diretta è disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 secondo cui gli "imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità".
La norma ha un evidente intento di semplificare la disciplina sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli favorendo i rapporti tra produttori e consumatori.
In estrema sintesi, l’attività di vendita diretta richiede i seguenti requisiti:
Le cessioni al minuto effettuate dalle imprese agricole sono sempre soggette all’emissione dello scontrino fiscale nel momento in cui l’impresa abbia optato per l’applicazione del regime normale IVA, salvo il caso in cui non venga richiesta la fattura.
I produttori agricoli in regime speciale (art. 34, comma 1 del D.P.R. 633/1972) sono esonerati dal rilascio dello scontrino e/o ricevuta fiscale per la cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A del decreto IVA.
Tale esonero non opera però quando il produttore agricolo, pur rispettando il criterio di prevalenza, acquista e rivende prodotti agricoli di terzi, senza operare alcuna manipolazione o trasformazione, effettuando pertanto una mera operazione commerciale.
Riepilogando, il produttore agricolo in regime speciale è tenuto alla certificazione dei corrispettivi quando:
È bene ricordare che in alternativa allo scontrino fiscale, può essere emessa la ricevuta fiscale oppure la fattura immediata.
Sotto l’aspetto contabile il produttore agricolo in regime speciale, qualora “commercializzi” prodotti agricoli di terzi, dovrà annotare separatamente tali operazioni, in quanto soggette al regime ordinario. Infatti, dall’IVA a debito, derivante dalle cessioni, andrà detratta l’imposta relativa agli acquisti afferenti tali operazioni.
Va detto inoltre che se si tratta di un’operazione occasionale, la distinta annotazione potrà essere effettuata utilizzando un registro sezionale, diversamente occorrerà aprire una specifica attività parallela a quella agricola.
La vendita di prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici o ittici di origine prevalentemente propria dell’azienda, determina conseguenze diverse a seconda che il prodotto ottenuto rientri in una di queste categorie;
La cessione di prodotti trasformati, nel rispetto dei citati criteri di prevalenza, che rientrano nella prima parte della Tabella A, non determinano l’obbligo di emissione della certificazione dei corrispettivi e saranno anche soggetti a tassazione su base catastale (ad. esempio vino, olio).
La cessione di prodotti trasformati o manipolati non rientranti in tabella A parte I, ma ricompresi nelle categorie individuate nel decreto del 13 febbraio 2015 determinano l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con annotazione in apposito sezionale, ma la relativa tassazione sarà assorbita dal reddito catastale (ad esempio la vendita di pane, succhi di frutta, salami, salsicce, passata di pomodoro, ecc.).
Infine, la cessione di prodotti trasformati non compresi nelle precedenti categorie prevede la certificazione dei corrispettivi e il relativo reddito sarà soggetto a tassazione (art. 56-bis del TUIR: 15% per ditte individuali e società semplici), pertanto la relativa rilevazione in contabilità prevede l’annotazione separata (ad esempio la vendita di piadina).
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6, comma 4, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, anche le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale possono essere annotate nel registro dei corrispettivi, con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo.
Dal 1° gennaio 2019 se il cliente, in sostituzione dello scontrino o della ricevuta fiscale, richiede l’invio della fattura quest’ultima dovrà essere emessa in formato elettronico, pertanto trasmessa tramite SdI. Al cliente potrà essere consegnata una copia conforme cartacea. Dal 1° gennaio e fino al 30 giugno, il termine per l’emissione della fattura elettronica non prevede sanzioni se si procede all’emissione entro i termini della liquidazione periodica Iva ovvero entro il decimo giorno dall’effettuazione dell’operazione, per quelle effettuate dal 1° luglio 2019.