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Come detto nella nostra precedente informativa (n. 398/2018), al fine di procedere ad una valutazione del trattamento fiscale degli omaggi è opportuno effettuare una duplice distinzione:
In questo articolo tratteremo i riflessi e gli adempimenti relativi agli omaggi di beni rientranti nell’oggetto dell’attività dell’impresa.
Le cessioni di beni oggetto della propria attività, indipendentemente dal relativo costo unitario, rappresentano generalmente operazioni rilevanti ai fini IVA.
L’art. 2, comma 2 al numero 4) afferma espressamente che costituiscono cessione di beni “le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis”.
Pertanto, ai fini IVA, sia che la spesa sostenuta sia destinata per finalità di rappresentanza (cessione a clienti), sia nel caso in cui i destinatari fossero i propri collaboratori (dipendenti), per non assoggettare ad IVA la successiva cessione, occorre che non si effettui la detrazione all’atto dell’acquisto.
Vi sono pertanto due soluzioni percorribili:
Omaggio a clienti (spesa di rappresentanza) |
L’IVA sugli acquisti è detraibile solo se il costo unitario è inferiore a € 50 (art. 19-bis1, lett. h) |
La cessione gratuita del bene è soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n.4) |
• Costo unitario < 50€ • IVA Detraibile • Cessione soggetta ad IVA • Nessun obbligo di rivalsa |
Se il costo unitario del bene è superiore a € 50 l’intera imposta sugli acquisti sarà indetraibile |
La cessione gratuita del bene non è soggetta ad IVA. |
• Costo unitario > 50€ • IVA Indetraibile • Cessione non soggetta ad IVA |
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Omaggio a dipendenti |
L’IVA è detraibile per gli acquisti, indipendentemente dal costo unitario dell’omaggio. |
La cessione gratuita del bene è soggetta ad IVA. |
• IVA detraibile (e detratta) • Cessione soggetta ad IVA • Nessun obbligo di rivalsa |
La cessione del bene non è soggetta ad IVA se non si è detratta l’IVA (facoltà) |
• IVA non detratta • Cessione non soggetta ad IVA |
È bene precisare che, qualora si decidesse di effettuare detrazione dell’IVA sugli acquisti, il valore da indicare ai fini della cessione dell’omaggio è dato dal “prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” (art. 13, lett. c, D.P.R. n. 633/1972).
Per questa tipologia di cessioni gratuite, non vi è l’obbligo di rivalsa ai sensi dell’art. 18, comma 3 del decreto IVA. In tal caso l’imposta sul valore aggiunto diventa un costo indeducibile ai sensi dell’art. 99, comma 1 del TUIR.
Gli omaggi per i quali a monte è stata detratta l’IVA, quando non vi è rivalsa dell’IVA, possono essere documentati come segue:
Al fine di dimostrare la cessione gratuita dei beni nel caso di fatturazione è opportuno emettere sempre il DDT.
Dal 1° gennaio 2019 sia le fatture per omaggi che le autofatture dovranno essere emesse in formato elettronico e spedite a mezzo SdI.
Ai fini della deducibilità la discriminante da prendere in considerazione è il valore unitario delle spese di rappresentanza (art. 108, comma 2 del TUIR): qualora il valore unitario sia inferiore ad € 50, le spese sono interamente deducibili; al contrario, se il valore unitario è superiore ad € 50, l’importo complessivo, per essere deducibile, deve rientrare in un limite di importo annuo, ottenibile applicando ai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica le seguenti percentuali:
Per i soggetti in contabilità semplificata “per cassa”, la deduzione delle spese di rappresentanza deve comunque rispettare le prescrizioni previste dall’art. 108, comma 2 considerando:
oppure
È bene ricordare che, qualora si sia deciso di non detrarre comunque l’IVA sui costi sostenuti, l’imposta sul valore aggiunto diventa un costo indeducibile ai sensi dell’art. 99, comma 1 del TUIR.
Trattamento ai fini IRAP
Il trattamento di tali costi destinati ad omaggio è differenziato esclusivamente dal metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta.
Il costo sarà interamente deducibile se si utilizza il “metodo da bilancio” ex art. 5, D. Lgs. n. 446/1997; indeducibile invece secondo il “metodo fiscale”, ex art. 5-bis, D. Lgs. n. 446/1997.
Ai sensi dell’art. 95, comma 1 del TUIR, i costi sostenuti per l’acquisto o la produzione degli omaggi destinati al personale dipendente rappresentano spese per prestazioni di lavoro, pertanto, come tali sono deducibili.
Per il dipendente l’omaggio potrebbe concorrere alla formazione del reddito quando viene superato il limite di € 258,23 annui. In tal caso gli omaggi concorrono interamente alla formazione del reddito del dipendente.
N.B.: per determinare il rispetto del limite di € 258,23 del valore delle erogazioni liberali in natura vanno considerati i valori di tutti i beni, servizi erogati nell’anno anche a mezzo buoni regalo.
Gli omaggi ai dipendenti rappresentano, come detto, un costo del personale. Tali costi non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, pertanto le spese sostenute per gli omaggi non sono deducibili ai fini dell’imposta regionale.
Ciò vale per tutti i soggetti, indipendentemente dal metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta (art. 5 e/o art. 5-bis del D. Lgs. n. 446/1997).
Ciò premesso, a seguito dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale (art. 11, comma 4-octies del D. Lgs. 446/1997) tali costi potrebbero divenire deducibili.
Inoltre, va detto che i soggetti che determinano la base imponibile IRAP con il metodo da bilancio potrebbero dedurre le spese per gli omaggi ai dipendenti considerandole non funzionali allo svolgimento delle attività di lavoro, quindi classificandole per natura alla voce B.14 “Oneri diversi di gestione”.