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Il D.Lgs. 194/2008 prevede il versamento della tariffa sui controlli sanitari obbligatori, entro il 31 gennaio di ogni annualità, per le imprese del settore alimentare la cui attività prevalente risulti essere il commercio all’ingrosso. Gli importi delle tariffe sono individuati negli allegati del decreto e si suddividono in base alla fascia produttiva di riferimento.
Con la legge 96/2010, cioè la legge comunitaria 2009, è stata concessa l’esenzione totale del versamento di tale tariffa alle imprese agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Tale esenzione è rimasta invariata sino all’esercizio 2012, per poi essere modificata con il decreto-legge 158/2012, detto anche decreto Balduzzi.
A seguito di tale variazione normativa, l’esenzione per le imprese agricole continua ad operare, ma solo al verificarsi di determinate condizioni. Dopo aver controllato che l’attività di commercio all’ingrosso sia prevalente rispetto al commercio al dettaglio, avendo riguardo al controllo del limite del 50% del fatturato complessivo, è necessario controllare la fascia produttiva di riferimento dell’impresa.
Sono esenti dal versamento della tariffa gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c., esclusivamente per quanto riguarda le attività esercitate di cui all’allegato A nella sezione 6 D.Lgs. 194/2008 e nel caso in cui non vengano superati i limiti indicati per le fasce produttive annue, indicate alle lettere A e B. Nel caso in cui un’azienda rientri nella fascia produttiva più alta, individuata nella lettera C, sarà tenuta al pagamento della tariffa annuale di 1.500 euro, sempre tenuto conto che la l’attività di commercio all’ingrosso sia prevalente rispetto a quella al dettaglio.
Salvo diverse indicazioni, al fine di usufruire di tale esenzione, l’imprenditore agricolo dovrà produrre annualmente e trasmettere all’A.S.L. di competenza un’autocertificazione con la quale si attesta la presenza dei requisiti sopracitati.
Si consiglia di produrre tale autocertificazione entro le prime settimane del nuovo anno in quanto, essendo la scadenza per il versamento fissata al 31 gennaio 2019, è necessario dar modo all’azienda sanitaria locale di acquisire tale documentazione.
Si fa presente che, nel caso in cui non spetti l’esenzione illustrata, sarà lo stesso ufficio competente dell’A.S.L. di riferimento a calcolare e comunicare agli operatori del settore alimentare, rientranti nelle sezioni 1-2-3-4-5-7 (quindi esclusa solo la sezione nr. 6), l’ammontare della somma dovuta.
Per la modulistica relativa all’autocertificazione da presentare, oltreché per i recapiti a cui inviare quest’ultima è necessario fare riferimento ai siti istituzionali delle ASL di competenza.