Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Legge di Bilancio ha esteso anche per l’anno 2019 la possibilità di detrarre le spese documentate e sostenute in relazione ad interventi di sistemazione a verde di edifici abitativi.
La proroga è contenuta nell’articolo 1, comma 68 della L. 145/2018.
Il bonus verde, introdotto dalla legge 205/2017 (commi 12 e 13), consentirà anche per l’annualità 2019 di poter detrarre dall’imposta IRPEF lorda la quota del 36% delle spese documentate, con un limite di € 5.000 per unità immobiliare, per interventi su immobili ad uso abitativo relativi a:
Inoltre, la detrazione spetta anche nel caso di spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.
Al fine di poter detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi è richiesto che le stesse siano state effettivamente sostenute, pertanto, nel caso di spese condominiali, occorre che la quota imputabile al condomino sia stata versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, il 31 gennaio 2018, intervenendo ad un incontro con la stampa specializzata, ha precisato che per fruire della detrazione gli interventi devono avere natura straordinaria. Pertanto, solo nell’ambito di un intervento di tale natura è ammessa la detrazione delle spese sostenute per la fornitura di piante da balcone e arbusti, anche in vasi amovibili.
Negli ulteriori chiarimenti forniti, l’Agenzia ha precisato che tra gli interventi ammessi vi sono anche quelli volti al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (salvaguardati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 10).
Non sono invece ammesse le spese sostenute per interventi effettuati in economia, ma non è preclusa la possibilità di rivolgersi a fornitori diversi nell’ambito dello stesso intervento straordinario. Pertanto, qualora l’intervento di sistemazione di un’area nel suo complesso preveda anche l’acquisto di fiori, cespugli ed alberature, il relativo acquisto potrà essere effettuato anche tramite fornitori diversi.
Infine, non sono ammesse le spese sostenute per la conservazione del verde esistente o relative alla manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, non connesse ad un intervento innovativo o modificativo.
Come detto, l’agevolazione spetta solo per gli interventi realizzati su edifici ad uso abitativo. Qualora però l’intervento sia eseguito su un immobile ad uso promiscuo (ad esempio uso abitativo e professionale), la detrazione competerà nella misura del 50%.
Se l’immobile oggetto dell’intervento viene ceduto prima del termine entro il quale sono state rateizzate le spese, salvo diverso accordo tra le parti, la detrazione non ancora utilizzata è trasferita alla persona fisica acquirente.
Mentre, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale del bene.
Ricordiamo infine che per detrarre le spese per questa tipologia di interventi non occorre inviare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per poter usufruire della detrazione non è necessario che i pagamenti siano effettuati con i cosiddetti “bonifici parlanti” richiesti nell’ambito di altri benefici fiscali (bonus mobili, ecobonus ecc.), ma è sufficiente che il pagamento venga effettuato tramite mezzi “tracciabili”. Possono quindi essere utilizzate modalità di pagamento quali assegni, carte di credito e di debito, bancomat e bonifici ordinari.
È comunque consigliabile adottare sistemi di pagamento tracciabili che consentano anche di indicare gli elementi necessari al fine di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili (ad esempio bonifico con indicazione nella causale al pagamento di una determinata fattura).
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico non è dovuta la ritenuta del 8% prevista dall’art. 25 del D.L. 78/2010.
Come per lo scorso anno, la detrazione nella misura del 36% delle spese sostenute (fino a 5.000 euro) è ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese.