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Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, tante saranno le questioni a cui i produttori agricoli dovranno prestare attenzione. Tra queste, menzione particolare merita la disciplina dell’art. 62 e le relative scadenze: i nuovi meccanismi, infatti, potrebbero mettere a rischio le tutele previste per gli agricoltori.
Come noto, all’interno del D.L. n. 1/2012 (poi convertito con la L. 27/2012) è contenuto l’art. 62, rubricato “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”.
Ivi si prevede che i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
Inoltre, il comma 3 del richiamato articolo precisa che, per tali tipologie di contratti, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:
In entrambi i casi, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Come già avevamo evidenziato in una circolare nel mese di novembre, la disciplina della fatturazione elettronica comporta una serie di problematiche in relazione alla disciplina dell’art. 62.
Particolarmente critica è la previsione relativa ai tempi di inoltro delle fatture dal Sistema di Interscambio al destinatario: infatti, le fatture elettroniche inviate all’SdI possono essere inviate al destinatario fino a cinque giorni dopo la loro emissione.
Ciò significa che una fattura inviata in data 30 gennaio, deve essere inviata all’acquirente entro il 4 febbraio. La ricezione della fattura a febbraio, però, comporta che il termine di trenta giorni per il pagamento decorrerà non più da fine gennaio, bensì dal 28 di febbraio, generando, di fatto, la possibilità di una illegittima dilazione nei termini di pagamento rispetto alla ratio della norma.
Se, da un lato, l’auspicio è che i tempi di inoltro delle fatture elettroniche sia di qualche minuto o, al massimo, qualche ora come proclamato da Agenzia e dalla software house (ma già si sono segnalati disguidi e ritardi), occorre tenere in considerazione tutti i limiti fissati dalla legge.
Il primo accorgimento che si potrebbe adottare, dove possibile, sarebbe quello di anticipare la fatturazione al 25/26 del mese, facendo sì, quindi, che i cinque giorni ricadano entro la fine del mese corrente. Ciò consentirebbe di far ricevere la fattura al destinatario entro la conclusione del mese di competenza, evitando così lo slittamento dei termini.
Un’altra possibilità per dare data certa alla fattura e alla richiesta di pagamento del fornitore all’acquirente, è quella di trasmettere il documento inviato all’SdI anche all’acquirente, utilizzando i metodi ordinari quali consegna a mano, raccomandata, PEC o EDI (Electronic Data Interchange).
In tal caso, il fornitore potrà dare data certa all’invio della fattura, specificando che i termini di pagamento previsti dall’art. 62 decorrono dalla ricezione della medesima.
Concludendo, evidenziamo come la situazione sia in continuo divenire e che, sul punto, sarebbe necessario un chiarimento ufficiale per fugare ogni dubbio.