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Procede l’attività di armonizzazione e semplificazione degli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica. In tal senso va letta la modifica introdotta per l’assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
In base la principio di alternatività tra imposta di bollo ed IVA, il bollo si applica su fatture di importo superiore a € 77,47 in presenza delle seguenti operazioni:
L’imposta di bollo in questi casi è dovuta in misura fissa ed è pari a € 2,00.
A differenza delle fatture cartacee, in cui l’imposta di bollo può essere assolta applicando fisicamente il contrassegno (marca da bollo) sul documento, con la fatturazione elettronica il pagamento di tale imposta può essere assolto esclusivamente in modo virtuale, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, mediante il pagamento a mezzo del modello F24, utilizzando il codice tributo 2501.
Sulle fatture elettroniche emesse e soggette a “bollo” va apposta la dicitura “Assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014” nel campo “Dati bollo”.
Con il D.M. del 28 dicembre 2018 è stata introdotta una nuova modalità per il pagamento del dell’imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche.
Il pagamento di tale imposta, in caso di fatturazione elettronica, dovrà avvenire trimestralmente, entro il giorno 20 del primo mese successivo ad ogni trimestre (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio).
Il Sistema di Interscambio (SdI), sulla base dei dati presenti sulle fatture emesse, renderà noto l’importo dovuto al soggetto passivo IVA nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento dell’imposta potrà avvenire:
Le fatture dovranno continuare a riportare la dicitura sopra menzionata indicante le modalità di assolvimento dell’imposta.
Si segnala che, in via transitoria, fino al prossimo 30 giugno non si applicheranno sanzioni alle fatture elettroniche che saranno emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica. Pertanto, se le fatture saranno emesse oltre i termini usuali (ad esempio entro il 16 maggio per il I° trimestre), il SdI non potrà rilevare e segnalare tempestivamente gli importi dovuti. In tali ipotesi occorrerà fare attenzione e controllare gli importi proposti dal SdI.