Come ogni anno proprietari e conduttori di fondi agricoli sono chiamati a verificare la corrispondenza tra le colture indicate nei certificati catastali rispetto a quelle effettivamente praticate.
Qualora vi sia un mutamento rispetto ai dati comunicati e disponibili presso l’Agenzia del Territorio, il contribuente è tenuto a presentare un’apposita denuncia all’Agenzia delle Entrate per comunicare le variazioni intervenute.
Per le variazioni avvenute nel corso dell’anno 2018 il termine ultimo per la presentazione delle denunce è il 31 gennaio 2019.
Variazione del reddito agrario e dominicale
La modifica sulle colture praticate determina la variazione del reddito dominicale e di quello agrario.
Ai fini IRPEF, la distinzione tra le due componenti del reddito fondiario è la seguente:
- il reddito dominicaleè la parte di reddito che remunera la proprietà del fondo e la cui determinazione è effettuata sulla base delle tariffe d’estimo catastali soggette a rettifica decennale, salvo diversa comunicazione; esso è sempre imputato al proprietario;
- il reddito agrarioè invece la parte di reddito attribuita a chi conduce direttamente il terreno (proprietario o affittuario) ed è anch’essa determinata sulla base delle tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe delle colture coltivate.
Denuncia di variazione
La comunicazione delle colture effettivamente praticate si effettua attraverso la presentazione di un’apposita denuncia di variazione all’Agenzia delle Entrate, presentando il cosiddetto modello 26 presso il competente ufficio provinciale, oppure utilizzando il software DOCTE 2.0 e seguendo l’apposita procedura telematica.
La tempestiva comunicazione delle intervenute modifiche sui terreni, disposta dall’art. 30 del TUIR, ha due ordini di conseguenze ai fini fiscali se presentata entro i termini:
- la denuncia di variazione in diminuzione del reddito fondiario produce i suoi effetti sin dall’anno di riferimento (in questo caso, il 2018); al contrario,
- la comunicazione di variazione in aumento produce i suoi effetti solo dal periodo d’imposta successivo al cambiamento (2019).
Inoltre, in caso di variazioni in aumento, per la mancata denuncia è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
A partire dal 1° gennaio 2007, la presentazione della denuncia di variazione non è più necessaria quando l’effettivo utilizzo delle particelle del suolo agricolo è stato correttamente dichiarato ad un Organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
Infatti, sulla base delle comunicazioni che vengono trasmesse ad Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, quest’ultima annualmente propone all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni.
L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’aggiornamento della banca dati, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un comunicato con l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali (vedi elenco allegato).
I contribuenti possono consultare le modifiche apportate automaticamente ed eventualmente segnalare le incongruenze, richiedendo la rettifica dei dati non corretti.
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