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La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il testo dell’art. 20 del Testo Unico sull’imposta di registro, ma tale novità normativa ha scatenato un vero e proprio scontro in dottrina e giurisprudenza: la natura innovativa o interpretativa della norma, infatti, incide sull’applicabilità retroattiva della disciplina, con evidenti ripercussioni applicative.
L’art. 1, comma 87, lettera a) della Legge n. 205/2017 ha riformato il testo dell’art. 20 del TUR, stabilendo che l'imposta va applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione “sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Con tale intervento normativo, il legislatore ha inteso restringere la portata del richiamato articolo, limitando il potere (ampiamente utilizzato) dell’Agenzia di riqualificare gli atti assoggettati a registrazione in base agli effetti economici o gli elementi extra-testuali degli atti stessi.
Se il contenuto della norma è apparso sin da subito chiarissimo, decisamente meno lo è stata la sua natura: secondo taluni quella contenuta nella Legge di Bilancio era da ritenersi una norma innovativa, applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2018; secondo altri, al contrario, la norma aveva carattere intepretativo e andava applicata retroattivamente anche agli atti già redatti e alle cause pendenti.
La posizione prevalente adottata dalla giurisprudenza, anche di Cassazione, era quella di attribuire alla norma carattere innovativo, ritenendola applicabile solo a partire dal 2018. È importante, però, evidenziare che l’efficacia temporale della norma viene attribuita in funzione dell’attività del controllo e non a quello di registrazione dell’atto. Pertanto, per un atto registrato nel 2017, ma soggetto a controllo o liquidato nell’anno 2018, la nuova disciplina deve ritenersi applicabile.
Con l’art. 1, comma 1084 della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), il legislatore ha precisato che “l'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.
In forza di tale precisazione, quindi, la tassazione ai fini dell’imposta di registro dovrà essere effettuata unicamente sulla base del contenuto dell’atto portato alla registrazione e tale principio varrà anche in maniera retroattiva.
Va evidenziato, però, che l’amministrazione finanziaria conserva molti dei suoi poteri di rideterminare il valore dell’imposta in relazione ad atti soggetti ad imposta di registro. Ciò, però, non potrà più essere fatto sulla base di meri elementi extra-contrattuali, ma sarà possibile farlo solo nel caso in cui vengano ravvisati profili di conflittualità con la disciplina dell’abuso di diritto.