Il decreto fiscale 2019 ha previsto, nella fase di avvio della fatturazione elettronica, sanzioni ridotte per i casi di tardiva emissione della fattura.
Dal 1° luglio il regime sanzionatorio tornerà ad applicarsi in misura ordinaria, ma con spostamento del termine previsto per emettere la fattura immediata.
Ad oggi, la fattura, sia in formato cartaceo che elettronico, può essere emessa in tre differenti modalità:
- La fattura immediata deve essere emessa entro le 24 del giorno in cui viene effettuata l’operazione;
- La fattura anticipata viene emessa anteriormente all’effettuazione dell’operazione ed in tal caso l’operazione si considera effettuata alla data della fattura;
- La fattura differita può essere emessa con un termine più lungo concesso dalla normativa (è il caso della cessione di beni con DDT).
Con l’introduzione della fattura elettronica, il legislatore ha voluto agevolare gli utenti che riscontrano problematiche inerenti all’emissione della fattura immediata che, se emessa tardivamente, potrebbe generare sanzioni.
Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio ha stabilito il 1° luglio 2019 come data spartiacque: per il primo semestre si applicherà un regime sanzionatorio di favore per le “fatturazioni tardive”; dal secondo semestre, invece, le sanzioni torneranno a regime ma aumenteranno il numero di giorni per poter emettere fattura.
Regime sanzionatorio
- Fino al 30 giugno 2019: le sanzioni previste per tardiva fatturazione non si applicano se la fattura è emessa (trasmessa allo SdI) entro il termine della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di competenza in base all’effettuazione dell’operazione; si applicano in misura ridotta dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo. Per i soli contribuenti mensili tali disposizioni si applicano fino al 30 settembre 2019;
- Dal 1° luglio 2019: La tardiva fatturazione comporta l’applicazione di sanzioni che sono comprese tra il 90% e il 180% dell’imposta nel caso di operazioni imponibili e fra il 5% e il 10% del corrispettivo nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a reverse charge.
Emissione della fattura immediata
- Fino al 30 giugno 2019: la fattura immediata deve essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui viene effettuata l’operazione;
- Dal 1° luglio 2019: la fattura immediata deve essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui la data di emissione della fattura non coincida con la data di effettuazione dell’operazione, quest’ultimo riferimento temporale dovrà essere specificato in fattura nell’apposito campo.
Quando si considera effettuata una cessione di beni?
Cessione beni mobili |
Consegna o spedizione |
Cessione beni per atto della pubblica autorità |
Pagamento corrispettivo |
Cessione beni in esecuzione di contratti di somministrazione |
Pagamento corrispettivo |
Commissione alla vendita |
Vendita dei beni del commissionario al terzo |
Commissione all’acquisto |
Vendita dei beni al committente |
Autoconsumo |
Prelievo dei beni dall’impresa |
Cessione beni immobili |
Stipula dell’atto |
Quando si considera effettuata una prestazione di servizi?
Prestazioni di servizi (B2B e B2C) |
Pagamento del corrispettivo |
Autoconsumo di servizi |
Momento in cui sono rese ovvero, se di natura periodica o continuativa, mese successivo a quello in cui sono rese |
Prestazioni di servizi “generiche”, poste in essere tra soggetti passivi IVA residenti e non residenti (B2B) |
Ultimazione della prestazione ovvero, se la prestazione è di natura periodica o continuativa, data di maturazione del corrispettivo |
Fatture differite
Per il primo semestre del 2019 il regime sanzionatorio “agevolato” summenzionato, concesso dal legislatore per mitigare eventuali problematiche dovute all’introduzione della fatturazione elettronica, trova applicazione anche nel caso di emissione di fatture differite (solo per contribuenti mensili fino al 30 settembre).
Successivamente, a partire dal 1° luglio 2019 i termini per l’emissione delle fatture differite tornano ad essere quelli ordinari, pertanto si dovrà emettere la fattura entro il 15 del mese successivo, non operando per tale tipologia di documenti l’ulteriore termine di 10 giorni riservato esclusivamente all’emissione delle fatture immediate.
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