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Il decreto fiscale 2019 ha previsto, nella fase di avvio della fatturazione elettronica, sanzioni ridotte per i casi di tardiva emissione della fattura.
Dal 1° luglio il regime sanzionatorio tornerà ad applicarsi in misura ordinaria, ma con spostamento del termine previsto per emettere la fattura immediata.
Ad oggi, la fattura, sia in formato cartaceo che elettronico, può essere emessa in tre differenti modalità:
Con l’introduzione della fattura elettronica, il legislatore ha voluto agevolare gli utenti che riscontrano problematiche inerenti all’emissione della fattura immediata che, se emessa tardivamente, potrebbe generare sanzioni.
Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio ha stabilito il 1° luglio 2019 come data spartiacque: per il primo semestre si applicherà un regime sanzionatorio di favore per le “fatturazioni tardive”; dal secondo semestre, invece, le sanzioni torneranno a regime ma aumenteranno il numero di giorni per poter emettere fattura.
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Autoconsumo di servizi |
Momento in cui sono rese ovvero, se di natura periodica o continuativa, mese successivo a quello in cui sono rese |
Prestazioni di servizi “generiche”, poste in essere tra soggetti passivi IVA residenti e non residenti (B2B) |
Ultimazione della prestazione ovvero, se la prestazione è di natura periodica o continuativa, data di maturazione del corrispettivo |
Per il primo semestre del 2019 il regime sanzionatorio “agevolato” summenzionato, concesso dal legislatore per mitigare eventuali problematiche dovute all’introduzione della fatturazione elettronica, trova applicazione anche nel caso di emissione di fatture differite (solo per contribuenti mensili fino al 30 settembre).
Successivamente, a partire dal 1° luglio 2019 i termini per l’emissione delle fatture differite tornano ad essere quelli ordinari, pertanto si dovrà emettere la fattura entro il 15 del mese successivo, non operando per tale tipologia di documenti l’ulteriore termine di 10 giorni riservato esclusivamente all’emissione delle fatture immediate.