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Con una recente circolare, l’Agenzia ha fornito alcune precisazioni in merito alla problematica della cessazione dell’incarico della ricezione dei modelli 730/4: la variazione degli intermediari può essere gestita tramite comunicazioni telematiche.
I CAF o i professionisti abilitati, che svolgono attività di assistenza fiscale nei confronti di lavoratori dipendenti o pensionati, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esito del calcolo delle imposte derivanti dalla compilazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730/4). Successivamente, l’Agenzia trasmette telematicamente ai sostituti d’imposta il risultato finale delle dichiarazioni (comprese quelle “autocompilate” dal contribuente a mezzo web) affinché essi possano procedere alla liquidazione delle imposte a debito ed a credito del contribuente tramite conguaglio sulla retribuzione.
L’art. 16, comma 4-bis, del decreto n. 164/1999 dispone che i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730/4. A tal fine, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la sede telematica in cui ricevere i flussi telematici relativi ai 730/4.
A partire dal 2015 i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di comunicare tale sede tramite il flusso informativo delle certificazioni uniche (CU) entro il 7 marzo.
Pertanto, la sede telematica può essere comunicata:
In caso di comunicazione di variazioni dei dati già inviati con modello CSO, è richiesta l’indicazione del numero di protocollo attribuito all’ultima comunicazione validamente presentata che si intende modificare.
I citati numeri di protocollo sono rilevabili dalle ricevute di trasmissione, dal cassetto fiscale del sostituto di imposta e possono essere richiesti presso qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Con la recente circolare n. 3/E del 25 gennaio 2019, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito all’adozione di una specifica procedura qualora il sostituto d’imposta non comunichi con CSO la variazione dell’intermediario.
L’intermediario cessato dall’incarico può comunicare tramite il semplice invio di una PEC all’Agenzia la risoluzione del rapporto di delega.
L’Ufficio, successivamente, contatta il sostituto d’imposta attraverso un messaggio trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata, rilevabile dal registro INI PEC, e lo inviterà ad effettuare la comunicazione della sede telematica tramite modello CSO.
Visto che diversi sostituti d‘imposta non hanno provveduto ad aggiornare gli indirizzi telematici dove ricevere i risultati contabili dei percipienti, determinando un’interruzione dell’assistenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che provvederà comunque alla cancellazione dell’ indirizzo dell’intermediario cessato .
A seguito della cancellazione. il sostituto verrà considerato alla stregua di chi non ha presentato il modello CSO e dovrà, in sede di trasmissione della CU, quindi entro il 7 marzo, compilare il quadro CT3 indicando il nuovo indirizzo telematico.