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Con l’interpello n.15/2019, l’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parere sull’aliquota IVA applicabile al miscanto, asserendo che l’aliquota di tale prodotto è quella del 22% nelle ipotesi che esso sia ceduto in forma grezza, trinciato, macinato, pressato o agglomerato in forma di pellets.
Il miscanto è un’erbacea perenne che ha buone proprietà ai fini degli utilizzi energetici. Utilizzato solitamente sotto forma di cippato o pellet, rappresenta una buona fonte di calore di origine naturale alternativa alle tradizionali risorse forestali.
Inoltre, il miscanto è utilizzato per essere convertito in biocarburanti.
Una società dedita alla produzione di miscanto provvedeva alla vendita dello stesso sia in formato greggio che nelle tipiche prime lavorazioni (trinciato, pressato o pellets) e, non trovando una specifica allocazione a questo prodotto nelle voci doganali, riteneva che il prodotto potesse essere assoggettabile all’aliquota IVA del 10% similmente alla paglia.
L’Agenzia delle Entrate, ottenuto il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, afferma che per la voce doganale 12.13 “Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets” non contempla altre tipologie di prodotti se non la paglia e la lolla di cereali.
Secondo la valutazione dell’Agenzia delle Dogane “il miscanto deve essere classificato, in base alle RGI 1) e 6), nell’ambito del Capitolo 14 della Nomenclatura Combinata: Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove ed in particolare nella voce 1404 9000 “Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove – altri (diversi dai linters di cotone)”.
Tale interpretazione pare inoltre ampiamente condivisa anche a livello unionale.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, in virtù della classificazione doganale del miscanto ha escluso la possibilità che tale prodotto possa essere riconducibile ad alcun punto della Tabella A parte II, II-bis e III, allegata al DPR n. 633 del 1972. Conseguentemente, l’aliquota IVA applicabile al miscanto è quella ordinaria del 22%.
La classificazione fornita dalle Dogane non permette di ricomprendere tale prodotto tra quelli indicati alla tabella A, parte prima, del D.P.R. 633/72, cosicché la produzione di questa erbacea non può beneficiare del regime speciale IVA previsto dall’art. 34 del citato decreto.
Non vi sono dubbi, invece, che la coltivazione a pieno campo di questa coltura possa essere ricondotta a tassazione catastale ai sensi dell’art. 32 del TUIR, dato che tale norma, più genericamente, considera attività agricole “le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura”.
È comunque singolare il fatto che due colture, similari anche per gli utilizzi che ne derivano, debbano avere un trattamento fiscale così diverso.