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Il blocco delle sanzioni per la tardiva emissione delle fatture elettroniche non si estende a quelle previste per gli omessi versamenti IVA causati dall’errata liquidazione dell’imposta. Questo è il più importante dei chiarimenti forniti ieri dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco.
Come noto, la disciplina della fatturazione elettronica ha previsto, fino al 30 giugno di quest’anno, la sospensione delle sanzioni per tardiva fatturazione, purché la fattura sia emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione periodica relativa al mese (o trimestre) di competenza dell’operazione.
Nel caso in cui, invece, la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, la sanzione sarà ridotta dell’80%. Si ricorda che, per i soli contribuenti mensili, tali disposizioni si applicano fino al 30 settembre 2019.
Con i chiarimenti forniti ieri, l’Agenzia ha precisato che, in questo secondo caso, la moratoria delle sanzioni riguarda solo quelle relative al ritardo nell’emissione della fattura elettronica. Pertanto, restano in capo al contribuente le sanzioni connesse all’irregolare liquidazione dell’imposta o all’omesso versamento causato dall’errata liquidazione.
Si ricorda che, in base a quanto stabilito dall’art. 13 del D. Lgs. 471/1997, la sanzione per l’omesso o irregolare versamento dell’imposta è pari al 30% dell’imposta non versata.
Tale chiarimento ha diviso i commentatori: se, da un lato, è chiaro che l’Agenzia voglia incentivare un adempimento tempestivo e regolare da parte dei contribuenti, dall’altro sembra quasi che ora l’Ufficio voglia fare marcia indietro rispetto all’apertura offerta dal legislatore nei confronti di errori e ritardi causati dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica e dai problemi con i relativi software.
Per le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti o non stabiliti in Italia, anche se identificati, il contribuente può comunque procedere all’invio delle fatture all’Sdi utilizzando il codice convenzionale “XXXXXXX”.
In questo caso, però, il venditore dovrà recapitare la fattura al cliente, anche in modalità analogica (su carta o via mail). In tal caso, ha precisato l’Agenzia, la copia originale del documento che dovrà essere gestita e conservata sarà sempre quella inviata al Sistema di Interscambio e non la copia inviata, in formato analogico, all’acquirente.