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Il ricorso alla pace fiscale non è ammesso per le controversie sulle cartelle relative ad avvisi bonari. Questo uno dei principali chiarimenti dell’Agenzia sul tema della pace fiscale, enunciati durante l’appuntamento annuale di Telefisco.
Stando all’interpretazione letterale dell’art. 6 comma 1 del decreto fiscale 119/2018, rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata delle liti soltanto le controversie aventi ad oggetto atti impositivi.
Così come specificato dall’Agenzia delle Entrate, gli avvisi bonari e le cartelle di pagamento conseguenti agli stessi, sono fuori dall’applicazione della suddetta norma in quanto sono atti di pura riscossione relativi a quanto dichiarato dal contribuente o dal sostituto e non atti impositivi che presuppongono la rettifica della dichiarazione.
In sostanza, “restano fuori” dalla definizione tutti quei contribuenti che hanno regolarmente dichiarato il proprio reddito e hanno puntualmente individuato l’imposta da versare ma che, a causa di una mancanza di liquidità, non possono far fronte all’obbligo di versamento.
Al contrario la definizione agevolata può essere richiesta con riferimento agli atti di recupero dei crediti d’imposta per R&S e per le assunzioni nel Mezzogiorno.
Ulteriori precisazioni sono state fornite in merito alla definizione al 90% delle imposte in caso di ricorso pendente in giudizio iscritto nel primo grado. Sul punto l’Agenzia ha chiarito che per “ricorso pendente in giudizio” si intende il ricorso che alla data del 24 ottobre 2018 risulta già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.
La situazione processuale esistente al 24 ottobre 2018 non deve tenere in considerazione eventuali pronunce emesse in seguito a tale data. L’Agenzia chiarisce che al momento della presentazione della domanda, il processo deve essere ancora pendente, ossia non deve essere stata una sentenza definitiva.
Un altro caso trattato è quello che riguarda gli annullamenti parziali dell’originario atto impositivo impugnato. L’Agenzia ha definito che i valori da considerare in caso di annullamento parziale non devono tenere conto degli importi che non formano oggetto della materia del contendere. Il contribuente, quindi, dovrà calcolare la percentuale dovuta per la definizione solo sulla parte di atto ancora pendente.
Tali precisazioni, insieme a tutti i chiarimenti sulla pace fiscale, saranno oggetto di una circolare di prossima emanazione.