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Il modello IRAP recentemente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate riporta una nuova sezione dedicata agli aiuti di Stato.
Stando alle istruzioni allegate al modello, tale sezione andrà compilata dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, registrate nei registri SIAN e SIPA.
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Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato è operativo sin dall’agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento.
Il Registro rappresenta uno strumento per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria. L’istituzione di tale registro assume particolare importanza al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea.
Il predetto Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10 (de minimis o aiuti di Stato). Per la concessione di tali agevolazioni, l’amministrazione competente preposta alla fruizione dell’aiuto ha l’obbligo di consultare e registrare l’aiuto individuale.
Dal Registro RNA sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca” .
Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui competono le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali..
Nella nuova sezione appositamente istituita, si dovranno riportare i dati necessari ai fini della registrazione dell’aiuto nel RNA. Tale sezione andrà compilata con riferimento agli aiuti fiscali concessi automaticamente e quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile dal suddetto provvedimento, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali (ad. esempio crediti d’imposta). Si dovrà provvedere alla compilazione, indipendentemente dalla effettiva percezione degli aiuti, con riferimento al periodo d’imposta in cui si sono verificati i presupposti per la fruizione.
Per ciascun aiuto andrà compilato il rigo IS201 e, qualora l’aiuto complessivamente spettante fosse riconducibile a progetti realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, andrà compilato distintamente un rigo per ciascuna struttura produttiva e ciascuna tipologia di costi..
I dati che si dovranno comunicare riguardano l’identificazione dell’aiuto, tramite l’indicazione di un codice a tre cifre che potrà essere consultato nelle apposite tabelle allegate alle istruzioni. Inoltre, con lo stesso criterio andranno riportati:
Invece, nel rigo IS202 dovranno essere riportati i dati relativi ai codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare un’impresa unica.
A tal proposito ricordiamo che per impresa unica il regolamento UE 1407/2013 considera quelle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.
In sostanza, si tratta in gran parte di informazioni che spesso il contribuente non conosce in quanto, in particolare per il settore agricolo, molte delle pratiche che determinano la concessione di aiuti necessitano del supporto dei CAA, i quali saranno probabilmente chiamati a collaborare per fornire i dati necessari.