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L’agricoltore che esercita un’attività agrituristica, senza l’utilizzo di personale dipendente, può fruire del credito d’imposta pari al 10% dell’imposta regionale lorda determinata per tale attività.
Ciò è stato precisato nella giornata di ieri da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 39/2019.
Protagonista del caso prospettato all’Agenzia delle Entrate è un imprenditore agricolo, il quale svolge contemporaneamente due attività:
Nel quesito presentato all’Agenzia, l’agricoltore evidenzia come egli si avvalga di personale dipendente esclusivamente per l’attività agricola di coltivazione e ciò comporta la titolarità del diritto al credito d’imposta del 10% dell’IRAP determinata per l’attività agrituristica spettante nel caso di soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (art. 1, comma 21, Legge n. 190/2014).
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 39 del 12 febbraio 2019, ha ricostruito il disposto normativo ricordando che la Legge di Stabilità 2016 ha esonerato dal pagamento dell’IRAP:
Quindi, restano soggette all’imposta regionale le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR, l’attività agrituristica e le attività di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari.
Entrando nel merito del caso prospettato, l’Agenzia ha ricordato che, come indicato nella circolare 93/E del 2017, l’attività di agriturismo che determina il reddito forfettariamente ai sensi della Legge 413/1991, consente di definire i dati rilevanti ai fini della determinazione imposta regionale direttamente dalla contabilità, in quanto tenuta separatamente da quella agricola.
Nella citata risoluzione veniva inoltre chiarito che, in caso di personale utilizzato promiscuamente sia nell’attività agricola che in quella agrituristica, le deduzioni di lavoro dipendente dovevano essere attribuite escludendo la quota imputabile all’attività esente dall’IRAP.
L’Agenzia ha quindi risposto in merito all’applicazione dall’articolo 1 comma 21 della Legge di Stabilità 2015, precisando che a decorrere dal periodo di imposta 2015, è riconosciuto “ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 […]che non si avvalgono di lavoratori dipendenti […] un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997”.
L’Agenzia, interpretando il senso della suddetta norma, ha spiegato che, a fronte della deduzione dall’imponibile IRAP del costo del lavoro riconosciuta in favore delle imprese che si avvalgono di personale dipendente, per le imprese senza dipendenti è riconosciuto il suddetto credito d’imposta IRAP.
Nella fattispecie, quindi, non essendosi avvalsa del lavoro di dipendenti per l’attività agrituristica, all’impresa spetta il diritto al credito d’imposta del 10% sull’imposta regionale lorda determinata da tale attività.
La risposta dell’Agenzia risulta condivisibile e offre l’indubbia utilità di dare ufficialità ad una pratica di fatto attuata da molte aziende e professionisti, che autonomamente avevano adottato la soluzione oggi confermata, basandosi su un ragionamento logico-sistematico e non su una chiara disposizione.
Tra l’altro, vi è da dire che il principio espresso dall’Agenzia è da ritenersi applicabile non solo all’attività agrituristica, ma anche in casi analoghi di attività separate, purché vi sia la possibilità di dimostrare di non essersi avvalsi dell’attività di lavoratori dipendenti.
È bene però ricordare che tale disposizione non si applicherà più a partire dal 1° gennaio 2019, in quanto il citato comma 21 è stato abrogato dalla Legge di Bilancio approvata lo scorso 30 dicembre.