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Amministratori di società e commercialisti confidavano nella conversione del decreto semplificazioni affinché si trovasse un’alternativa all’obbligo di pubblicità in nota integrativa degli aiuti di Stato e degli aiuti in de minimis. Invece, stando alla formulazione del comma 2 dell’art. 3-quater del D. L. n. 135/2018, l’indicazione di tali informazioni in nota integrativa risulta essenziale onde evitare che gli aiuti ottenuti debbano essere restituiti.
La legge n. 124/2017 al comma 125 e seguenti dell’art. 1 aveva disposto che, a decorrere dall’anno 2018, “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.”
Da tale obbligo di pubblicazione sono dispensati i beneficiari che, nell’anno precedente, abbiano ottenuto le suddette agevolazioni per valori inferiori a 10.000 euro.
La disposizione, inizialmente passata in sordina, in seguito ha creato allarmismo e dubbi su quali fossero esattamente le agevolazioni da indicare. Altro elemento non del tutto chiaro era dato dalle disposizioni relative al caso di inosservanza del nuovo obbligo che, letteralmente, apparivano perentorie, facendo quindi desumere che una eventuale dimenticanza producesse automaticamente la restituzione dei benefici ottenuti.
Il Ministero dello sviluppo economico ha posto alcuni chiarimenti al Consiglio di Stato in merito al provvedimento. I quesiti, posti prevalentemente nell’ottica di chiarire gli obblighi e gli adempimenti delle P.A., in quanto anch’esse sono chiamate ad obblighi pubblicitari di trasparenza, seppur diversi da quelli delle imprese (vedi Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2019).
Dal parere espresso dal Consiglio di Stato (parere n. 1449/2018) si possono ricavare alcuni principi comuni alle P.A. e alle imprese, quali:
Invece la definizione dei benefici che dovranno essere oggetto di pubblicità, stando alla circolare del Ministero del Lavoro, sembra essere estremamente ampia e comprende sia vantaggi economici (contributi, sovvenzioni e sostegni di vario tipo ricevuti dalla P.A.), i sostegni con natura di corrispettivo (come avviene in un rapporto contrattuale), ma anche di natura non finanziaria quali ad esempio la concessione in comodato di un bene mobile o immobile. In tale ultimo caso si dovrà fare riferimento al valore attribuito al quel bene dalla P.A..
Questa definizione così ampia e generica rischia però di generare il timore di non prendere in considerazione tutte le possibili ipotesi, pertanto sono evidenti le preoccupazioni di chi dovrà occuparsi di redigere la nota integrativa.
Da qui la speranza che il legislatore facesse chiarezza e mitigasse la norma nel decreto semplificazioni in sede di conversione in legge.
Ciò però non è avvenuto, anzi, quanto indicato nel D. L. n. 135/2018 (decreto semplificazioni) sottolinea il fatto che, anche per gli aiuti di Stato e gli aiuti in de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, risulta condizione essenziale per evitare la sanzione è l’indicazione dell’aiuto in nota integrativa (art. 4-ter, comma 2).
L’intervento legislativo non prevede nulla sulla possibilità di sanare un eventuale dimenticanza al fine di evitare la restituzione degli aiuti concessi. Così pure non chiarisce come gestire alcune tipologie di aiuti il cui ottenimento è subordinato a comunicazioni e/o istanze telematiche con successivi provvedimenti dei ministeri competenti.
Inoltre, vista portata degli effetti di questa disposizione nei confronti dei soggetti tenuti alla redazione e alla presentazione del bilancio con relativa nota integrativa, ci si chiede se gli altri soggetti siano dispensati da qualsiasi altro adempimento diverso dall’obbligo dichiarativo in sede di dichiarazione annuale (modello redditi e modello IRAP).
Nel settore dell’agricoltura sovente la richiesta di aiuti è demandata a uffici esterni, pertanto reperire anche tutte le informazioni necessarie per la nota integrativa e per i modelli dichiarativi potrebbe creare non pochi problemi.
Sarebbe pertanto auspicabile un rapido intervento del legislatore, dato che gran parte dei bilanci che gli amministratori devono sottoporre all’approvazione sono già in corso di redazione.