Entro il 28 febbraio si dovrà procedere all’invio della comunicazione relativa alla liquidazione IVA dell’ultimo trimestre del 2018.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di comunicazione che presentano alcune particolarità a cui bisogna prestare attenzione, in particolare, vediamo come indicare correttamente le operazioni di conguaglio e l’acconto IVA.
Le operazioni di conguaglio
I contribuenti che eseguono la liquidazione dell’imposta relativa al quarto trimestre nella comunicazione IVA annuale, dovranno compilare la comunicazione relativa al quarto trimestre secondo le seguenti indicazioni:
- Il rigo VP14, relativo all’imposta da versare (o a credito) dovrà essere compilato solo dai contribuenti mensili e, quindi, non da quelli trimestrali;
- I quadri VP11 e VP12, relativi ai crediti di imposta e alla maggiorazione dell’1% richiesta per le liquidazioni trimestrali, andranno compilati solo dai contribuenti “trimestrali speciali” che hanno l’obbligo di versare l’IVA del quarto trimestre entro i termini ordinari (distributori di carburanti, autotrasportatori) nonché dai subfornitori (ex art. 74, c. 5, DPR 633/72), tenuti al versamento dell’IVA relativa al quarto trimestre entro i termini ordinari.
I trimestrali ordinari dovranno indicare nella colonna 2 il valore “5”, con riferimento al quarto trimestre solare, per segnalare che il 16 febbraio non è dovuto alcun versamento e che lo stesso avverrà tramite la dichiarazione IVA annuale (il termine del 16 febbraio, per il 2019 è prorogato al 18 febbraio in quanto il 16 cade di sabato).
La comunicazione del quarto trimestre deve essere compilata senza considerare eventuali operazione di rettifica e di conguaglio che saranno effettuate in sede di dichiarazione annuale, quali ad esempio il calcolo del pro rata o gli interventi di rettifica della detrazione esercitata nei periodi di imposta precedenti.
Gli acconti IVA
Per quanto riguarda gli acconti IVA, i precedenti modelli dichiarativi annuali avevano un apposito spazio nel quadro (VH) in cui indicare il metodo di calcolo degli acconti e, in particolare:
- “1” metodo storico
- “2” metodo previsionale
- “3” metodo analitico-effettivo
- “4” metodi speciali per soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
Da notare che il metodo utilizzato per il calcolo dell’acconto andrà indicato anche nella liquidazione periodica inerente al quarto trimestre: nel rigo VP13 del modello, infatti, si dovrà indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato nonché l’indicazione del metodo seguito per il calcolo dell’ammontare stesso.
Nel caso in cui l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.
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