Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il decreto semplificazioni (D.L. 135/2018) ha soppresso dal 1° gennaio 2019 il sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Pertanto, a partire dal 2019 non sono più dovuti i contributi dovuti dai soggetti iscritti a tale sistema.
Inoltre, l’articolo 6 del D.L. 135/2018 ha previsto che fino alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità (organizzato e gestito dal Ministero dell’Ambiente), le modalità per garantire il corretto monitoraggio della gestione dei rifiuti sono quelle già definite agli articoli 188-189-190 e 193, dell’art. 194-bis e quelle di cui all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.
In particolare, ai sensi dell’art. 193, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti i rifiuti devono redigere un apposito formulario di identificazione in quattro copie dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193 anche mediante posta elettronica certificata.
Il disegno di legge di conversione del D.L. 135/2018, approvato in via definitiva alla Camera lo scorso 7 febbraio, ha affidato al Ministero dell’Ambiente il compito di regolamentare la materia attraverso l’emanazione di un apposito decreto. Pertanto, fino ad allora il nuovo sistema non sarà operativo.
Il nuovo assetto prevede:
Le modalità di versamento e gli importi dovuti saranno indicati da un apposito decreto che dovrà essere aggiornato ogni tre anni.
Saranno interessati dal nuovo sistema enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, commercianti e intermediari di rifiuti “pericolosi”, consorzi istituiti per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti.
Resta ancora da chiarire, invece, il riferimento produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (Comuni, consorzi e comunità montane) dato che, stando allo spirito della norma i soggetti interessati a cui dovrebbe farsi riferimento sarebbero invece le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi.
Il Ministero potrà comunque permettere l’iscrizione volontaria di soggetti che intendano aderire al sistema di tracciabilità.
Per l’anno 2019 gli operatori dovrebbero predisporre la dichiarazione ambientale sulla base di un nuovo modello specificatamente approvato con apposito decreto. In base alla legge 70/1994 che istituisce il modello MUD affinché il nuovo modello possa essere applicabile nel 2019, il decreto dovrà essere pubblicato entro il prossimo 1° marzo e la relativa presentazione dovrà avvenire entro i successivi 120 giorni. Viceversa, resterà in vigore il termine del 30 di aprile.
Vi è quindi una certa preoccupazione da parte dei soggetti tenuti alla presentazione del MUD. Da un lato vi sono coloro che stanno lavorando per la compilazione in base al modello attuale, dall’altro chi attende per evitare di operare inutilmente.
In attesa dell'uscita del Decreto Ministeriale sulle modalità di presentazione della Dichiarazione MUD 2019, ricordiamo che i sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, salvo diverse indicazioni del Ministero dell'ambiente:
Pertanto, le imprese che svolgono esclusivamente attività agricole che non producono rifiuti pericolosi sono esonerate dalla presentazione del modello MUD.