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La speranza era che, questa volta, si potesse arrivare per tempo, evitando disguidi e incertezze per gli operatori del settore agricolo.
Speranza che il Governo ha disatteso: il termine per la liquidazione IVA di gennaio è ormai passato, ma gli allevatori attendono la conferma delle percentuali di compensazione IVA per bovini e suini. A loro si aggiungono quest’anno anche gli operatori del settore agro-silvo-forestale per i quali, nella legge di Bilancio per il 2019, è stato disposto un intervento sulle percentuali di compensazione per legno e legna da ardere.
La Legge di Bilancio 2018, all’art. 1, comma 506, stabilisce che, per gli anni 2018, 2019 e 2020, è confermato l’aumento delle percentuali di compensazione IVA per il settore zootecnico già previsto per le annualità 2016 e 2017.
Tali percentuali di compensazione, in base a quanto stabilito dalla richiamata L. n. 205/2017, devono essere fissate ogni anno, entro il 31 gennaio, con apposito decreto del Ministero dell’Economia in concerto con il MIPAAFT.
Come facile immaginare, al termine previsto dalla legge, il decreto non è ancora stato pubblicato. Purtroppo, però, si tratta di una consuetudine: nel 2016, il Governo era stato “puntuale”, pubblicandolo il 17 febbraio; sia nel 2017 che nel 2018, invece, il provvedimento era arrivato solo nel mese di marzo.
Presumibilmente, le percentuali di compensazione saranno confermate nella misura del 7,65% per le cessioni di bovini vivi (compreso il genere bufalo) e del 7,95% per le cessioni di suini vivi. Per tali prodotti, si ricorda, l’aliquota IVA è del 10%.
Inoltre, nella L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), l’art. 1, comma 662 ha previsto lo stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2019 per l’incremento delle percentuali di compensazione applicabili al legno ed alla legna da ardere oggi fissate al 2%.
La prima delle questioni che resta aperta a seguito della mancata approvazione del decreto ministeriale è quella della corretta determinazione dell’IVA relativa a debito nella liquidazione del mese di gennaio.
Per il settore zootecnico, che gli operatori abbiano determinato l’imposta sulla base delle percentuali ordinarie (rispettivamente 7% e 7,3%;) o che abbiano applicato le maggiori percentuali applicate nell’ultimo triennio in via presuntiva, resta una grande confusione generata dall’inerzia del Governo, confusione che ha sicuramente determinato dichiarazioni errate o imprecise.
Per il settore agro-silvo-forestale il rischio concreto è quello di aver versato un’imposta superiore a quella dovuta (la percentuale di compensazione attualmente fissata per la legna oggi è il 2% ma dovrebbe essere incrementata).
Altri problemi possono nascere in merito alla rettifica IVA prevista in caso di cambio di regime da parte delle società agricole che abbiano optato per il regime normale o che, terminato il triennio vincolativo, abbiano deciso di rientrare nel regime speciale IVA.
In tal caso, le percentuali di compensazione IVA si applicano sul valore normale dei prodotti agricoli in giacenza al 1° gennaio. L’imposta risultante sarà detraibile nel caso di opzione per il regime normale oppure dovuta nel caso l’impresa rientri nel regime speciale agricolo.