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Entro il 18 marzo 2019 va effettuato il versamento dell’IVA a debito risultante dal Modello IVA 2019.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o rateizzando l’importo con un massimo di 9 rate, da versare entro il 16 di ogni mese, applicando la specifica maggiorazione, oppure versare l’importo con differimento fino al termine previsto per le imposte sui redditi.
Se si opta per il versamento rateale occorre dividere l’importo in rate di pari importo alle quali vanno applicati gli interessi fissi a partire dalla seconda rata, nella misura del 0,33% mensile:
È comunque consentito il differimento del saldo dovuto al termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi previsto per il 1° luglio 2019 o ulteriore differimento al 31 luglio 2019.
Il saldo IVA 2018 può essere differito al 1° luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e pertanto può essere versato:
Il saldo IVA 2018 può essere differito al 31 luglio 2019 applicando alla somma dovuta all’1° luglio (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. In tal caso il saldo IVA 2018 può quindi essere versato:
Ricordiamo che se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 18 marzo l’importo va arrotondato all’unità di euro (corrispondente a quanto risultante dal Mod. Iva 2019) mentre, in caso di differimento e/o rateizzazione l’importo va espresso al centesimo di euro.
Per i contribuenti trimestrali il differimento del saldo IVA è riferito all’importo dovuto comprensivo degli interessi dell’1%. Pertanto, è necessario dapprima applicare gli interessi trimestrali dell’1% dovuti in dichiarazione annuale e poi la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese fino all’1° luglio 2019.
Il versamento del tributo deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo “6099”, l’anno di riferimento “2018” e con l’indicazione del numero della rata ed il numero totale delle rate scelte. Se si opta per il versamento rateizzato, i relativi interessi andranno indicati con il codice tributo “1668”.
Eventuali importi a credito da compensare andranno evidenziati nel modello F24 che sarà trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato.