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Negli ultimi anni molti lavoratori, un po’ per necessità e forse anche per proprie aspirazioni, hanno deciso di avviare una propria autonoma attività. Tale scelta è stata probabilmente condizionata anche il fatto di poter accedere ad un regime fiscale particolarmente agevolato: il regime forfettario.
Il regime forfettario è in genere vantaggioso per quei soggetti che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo o d’impresa e che non necessitano di effettuare investimenti di entità significativa, operando prevalentemente senza l’ausilio di collaboratori.
Fin dalla sua prima versione la norma prevedeva l’impossibilità di accedere al regime forfettario a coloro che nell’anno precedente avevano percepito redditi da lavoro dipendente e quelli ad esso assimilati per un importo eccedente i 30 mila euro.
Con il restyling della norma introdotto dalla Legge 145/2018 è stato rivisto il comma 57 della Legge 190/2014 e, in tema di limitazioni connesse ai rapporti di lavoro, è scomparso ogni riferimento ai limiti reddituali dell’anno precedente.
Infatti, a seguito dell’intervento della Legge di Bilancio 2019, il punto d-bis) del comma 57 della L. n. 190/2014 ora prevede che operi l’esclusione dal regime quando l’attività svolta sia esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili.
Dal punto di vista temporale la norma prevede che il suddetto limite operi con riferimento ai rapporti di lavoro intervenuti “nei due anni precedenti”. Questa condizione appare come un evidente tutela dei lavoratori dipendenti che altrimenti avrebbero potuto essere “sollecitati” dai datori di lavoro a scegliere di fornire la propria opera come liberi professionisti o imprenditori.
Affinché un rapporto di lavoro possa portare all’esclusione per il professionista/imprenditore dall’applicazione del regime forfettario occorrono che siano presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
Il legislatore, con la Legge 12/2019, è ritornato sull’argomento ed ha nuovamente modificato il punto 4-bis) del comma 57 precisando che non sono soggetti ad esclusione dall’applicazione del regime i soggetti che, dopo aver svolto il periodo di praticantato necessario per l’ottenimento dell’abilitazione professionale o artistica, inizino una nuova attività.
La precisazione introdotta dal legislatore può essere soggetta a più chiavi di lettura.
Da un lato si potrebbe intendere che il legislatore abbia voluto regolamentare una prassi che sovente avviene nelle attività professionali abilitanti, ovvero che il tirocinante sia invitato a proseguire la propria attività professionale all’interno della struttura che lo ha formato. Pertanto, in quest’ottica il legislatore non abbia voluto penalizzare una prassi consolidata, senza porre in tal caso limitazioni al tipo di rapporto intercorso durante il tirocinio.
Al contempo la precisazione del legislatore potrebbe essere letta in modo più restrittivo, ovvero che l’originario limite introdotto dalla legge di bilancio 2019 riferito genericamente ai “rapporti di lavoro” non fosse rivolto soltanto ai rapporti di tipo subordinato, ma anche ad altre fattispecie di tipo para-subordinato come le collaborazioni, molto frequenti nei rapporti tra professionisti e tirocinanti. Pertanto, l’intervento del legislatore sarebbe volto esclusivamente a tutelare i tirocinanti e lascerebbe intendere ad un significato ampio del concetto di “rapporto di lavoro”. Su questo aspetto sarebbe utile un chiarimento da parte dell’Amministrazione al fine di prevenire spiacevoli conseguenze in caso di controlli a posteriori.
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2019, pertanto, non devono tenerne conto i soggetti che nel corso dello scorso anno, operando in regime forfettario, hanno svolto attività prevalentemente nei confronti di un di lavoro. Gli stessi per evitare la fuoriuscita dal regime al termine dell’anno 2019 dovranno differenziare la propria attività, evitando di operare prevalentemente per l’attuale o ex datore di lavoro.
Se ciò non fosse possibile essi saranno obbligati dal prossimo anno ad abbandonare il forfait.