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Dal prossimo 30 marzo, quando dovrebbe avvenire la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea, le movimentazioni commerciali di bevande alcoliche, quali il vino e la birra, subiranno una modifica delle formalità procedurali a cui gli operatori devono trovarsi preparati.
Infatti, l’attuale quadro normativo regolato dalla Direttiva 2008/118/CE recepito in Italia dal D.Lgs. n.504/1995 (Testo unico delle accise – TUA) muterà repentinamente e le movimentazioni commerciali verso il Regno Unito saranno soggette ai regimi doganali di esportazione e importazione.
Per tale ragione l’Agenzia delle Dogane ha voluto predisporre una breve guida al fine di illustrare le diverse procedure da seguire.
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Legislazione Vigente |
Adempimenti post Brexit |
Circolazione In regime sospensivo di accisa di prodotti verso U.K. |
Chi spedisce prodotti verso U.K. deve essere un depositario autorizzato o speditore registrato di cui all’art. 9 del TUA. La spedizione deve essere effettuata verso un deposito fiscale o un destinatario registrato presso U.K. (emissione documento “e-AD – documento amm.vo elettronico”). Copia del e-AD riportante l’indicazione dell’ARC assegnato dal sistema accompagna i prodotti a cui segue la ricezione della nota di ricevimento convalidata attestante la conclusione della circolazione e la presa in consegna dell’operatore estero. |
Le merci saranno spedite in regime sospensivo da accisa in quanto l’U.K. sarà a tutti gli effetti un paese terzo, estraneo all’Unione Europea. L’esportazione richiederà la trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell’operatore italiano all’ufficio esportazione. I prodotti soggetti ad accisa dovranno circolare con il documento e-AD dal deposito fiscale nazionale fino al luogo dal quale lasceranno il territorio della UE e il relativo ARC andrà riportato nella casella 44 del DAU. L’operazione di esportazione e la relativa circolazione in sospensione da accisa è attestata con il visto d’uscita dell’Ufficio doganale e relativa emissione della nota di esportazione. |
Circolazione in regime sospensivo di prodotti provenienti da U.K. |
Gli operatori nazioni per ricevere prodotti da U.K. devono avere la qualifica di depositi autorizzati o destinatari registrati. I prodotti devono essere spediti da un deposito fiscale o quando previsto da uno speditore registrato del U.K. con emissione del ‘e-AD. L’operazione ci conclude con la presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore italiano e l’emissione della nota di ricevimento. |
Come negli altri casi di importazioni da paesi non U.E. troverà applicazione il regime doganale di immissione in libera pratica, con relativa presentazione della dichiarazione all’ufficio doganale. I prodotti circoleranno quindi in regime di esenzione da accisa dal luogo di immissione in libera pratica fino al deposito fiscale o al destinatario registrato con l’emissione dell’e-AD ad opera di uno speditore registrato. L’operazione si conclude con la presa in carico dei prodotti da parte del destinatario nazionale. |
Trasferimenti verso l’Italia di prodotti immessi in consumo (accisa già assolta) |
Coloro che intendono acquistare prodotti che hanno già assolto il pagamento dell’accisa nel U.K. devono essere già qualificati deposito fiscale o devono assumere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell’imposta. Prima della spedizione occorre presentare una dichiarazione all’Ufficio delle Dogane. Il prodotto è accompagnato dal DAS e, salvo il caso di deposito fiscale, il pagamento dell’accisa avviene entro il primo giorno lavorativo successivo all’arrivo dei prodotti. |
Possono ipotizzarsi i seguenti scenari: 1) Immissione in libera pratica in altro stato UE o in Italia. La circolazione dei prodotti avverrà in regime sospensivo dall’accisa, lo speditore registrato emetterà l’e-AD ed trasferirà i prodotti all’operatore italiano che avrà la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato. Il pagamento dell’imposta avverrà nei termini previsti per le due figure. 2) Importazione in Italia. Il prodotto verrà immesso in consumo con pagamento dell’accisa e sarà trasferito a mezzo DAS (ove previsto). |
Trasferimenti verso U.K. di prodotti immessi in consumo in Italia |
L’operatore nazionale che intende spedire il prodotto deve prestare una garanzia del pagamento dell’accisa nello Stato UE di destinazione. Prima della spedizione deve presentare una dichiarazione di avvenuto pagamento dell’accisa nazionale ai fini dell’ottenimento del rimborso. Il prodotto circola a mezzo DAS. Su richiesta dell’operatore, il rimborso dell’accisa può essere effettuato dopo la ricezione dell’esemplare n. 3 del DAS, con attestazione del destinatario della ricezione della merce e dichiarazione dell’autorità fiscale competente del Paese di destinazione dell’avvenuta presa in carico dei prodotti e pagamento dell’accisa in tale paese. |
In regime di esportazione nelle due ipotesi che potranno prospettarsi (ufficio doganale in uscita in territorio italiano o altro Stato membro) i prodotti perverranno alla dogana in uscita scortati da DAS. Su richiesta dell’operatore può darsi luogo al rimborso dell’accisa versata sui prodotti assoggettati ad accisa esportati. |
Disposizioni particolari per il settore del vino |
Nel caso di trasferimento verso U.K. l’operatore nazionale esercente deposito fiscale fa circolare il prodotto tramite l’emissione dell’e-AD. Nel caso di piccolo produttore (produce meno di 1000 hl all’anno) la circolazione avviene con emissione del MVV |
In regime di esportazione si renderà necessario trasmettere la dichiarazione doganale da parte dell’operatore italiano all’ufficio doganale di esportazione. Il vino perverrà alla dogana di uscita (italiana o altro stato comunitario) dal quale lascerà il territorio UE scortato da e-AD in caso di operatore con deposito fiscale o MVV in caso di piccolo produttore. |