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È lecito il contratto di locazione quando una clausola prevede che gli oneri fiscali relativi all'immobile locato siano posti a carico del locatario?
La vicenda è stata oggetto di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 6882/2019, si è espressa in merito ad un contratto di locazione (non abitativa) che accollava il pagamento delle imposte locali a carico del conduttore.
Nel contratto in esame, le parti, con due distinte clausole contrattuali, hanno determinato il canone locativo in due diverse componenti:
Nella scrittura impugnata dall’inquilino, in merito alla seconda componente di cui sopra, si legge che “nel corso dell’intera durata del contratto il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati e al presente contratto tenendo conseguentemente manlevato il locatore relativamente agli stessi, il locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito”.
Secondo la tesi del conduttore, tale clausola non poteva ritenersi valida, in quanto viola:
I giudici hanno bocciato la tesi dell’inquilino poiché l’onere tributario (ICI-IMU) costituisce una componente che integra il canone locativo e non rappresenta una traslazione dell’obbligo tributario.
Inoltre, richiamando due storiche (e apparentemente contraddittorie) pronunce del 1985 (Cass. 5/1985 e 6445/1985), gli Ermellini hanno ricordato che la clausola che “riversi su un altro soggetto il peso della propria imposta” è considerata valida se la stessa ha la funzione di integrare il “prezzo” della prestazione negoziale e se l’imposta è stata pagata dal contribuente al Fisco.
In buona sostanza, ICI e IMU possono essere pagate anche dal conduttore dell'immobile se questo obbligo è previsto nel contratto di locazione.