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Con la nuova normativa sulla crisi di impresa, dalla seconda metà di agosto, inizieranno le segnalazioni dei soggetti qualificati dalla legge, ossia gli organi di controllo, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e, in via sussidiaria, gli Istituti bancari.
In merito alle segnalazioni, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’agente della riscossione devono avvisare il debitore, mediante PEC o mediante raccomandata, quando la sua esposizione debitoria ha superato determinate soglie. In caso di inattività del debitore, tali enti devono inoltrare una segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) il quale sarà tenuto notificare tale informazione agli organi di controllo.
La norma in esame, però, è già entrata in vigore ed impone all’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, di istituire già da ora un assetto organizzativo in grado di rilevare tempestivamente la crisi di impresa.
L’art. 375 del Codice della Crisi, infatti, ha introdotto nell’art. 2086 c.c. l’obbligo di rivedere il proprio apparato organizzativo in modo da individuare tutti quei segnali di dissesto economico e finanziario caratterizzanti uno stato di insolvenza.
In particolare, l’organo di gestione dovrà predisporre, o implementare se già esiste, un assetto organizzativo, contabile ed amministrativo, con il compito di vagliare i cosiddetti indicatori della crisi e, se presenti, si dovrà attivare senza indugio per adottare gli strumenti necessari per il recupero della continuità aziendale.
Queste nuove disposizioni non escludono l’attività degli amministratori che, si ricorda, rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Essi, infatti, sono chiamati ad implementare e valutare gli assetti organizzativi per poi, eventualmente, segnalare la crisi di impresa.
Sull’operato degli amministratori, a cui spetta la gestione dell’impresa tramite lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie per il compimento dell’oggetto sociale, vigila l’organo di controllo che, al pari dell’organo di gestione, è chiamato a prestare particolare attenzione ai sintomi della crisi.
L’organo di controllo non è sempre presente, infatti, con la nuova norma sulla crisi di impresa, sono cambiate le soglie per la sua istituzione ed in particolare la sua nomina si ha quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
In buona sostanza, con la nuova disciplina della crisi di impresa, il legislatore ha inteso aumentare le responsabilità sia degli organi di gestione sia di quelli di controllo che dovranno, da un lato, gestire i nuovi assetti e, dall’altro, vigilare sull’operato degli amministratori.