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L’avvento della fatturazione elettronica continua ad essere particolarmente problematico per il settore delle cooperative e delle associazioni di categoria che prestano anche servizi fiscali.
Per le numerose cooperative del settore agricolo e della pesca, i consorzi di produttori e gli organismi associativi riconosciuti dalla legge il passaggio alla fatturazione elettronica è stato e continua ad essere fonte di preoccupazione.
Infatti, da sempre tali soggetti hanno predisposto il proprio impianto contabile e amministrativo basandosi sulla facoltà di adempiere all’obbligo dell’emissione della fattura per contro dei produttori applicando il comma 7, dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972.
Le problematiche principali legate alla F.E. per questa categoria di soggetti sono:
A queste problematiche l’Agenzia ha già fornito delle risposte, non del tutto soddisfacenti per la categoria e preoccupata che, con l’inizio della campagna produttiva 2019, i nuovi assetti contabili, organizzativi e informatici siano ben rodati in vista la mole di soggetti e di operazioni che dovranno essere gestite.
In merito all’emissione delle fatture per conto dei produttori l’Agenzia, anche nei tre interpelli pubblicati ieri aventi sostanzialmente ad oggetto le stesse casistiche, ha ribadito quanto già precedentemente illustrato nelle FAQ pubblicate sul sito.
Per quanto riguarda la numerazione dei documenti, l’Agenzia, nella FAQ n. 30 pubblicata lo scorso mese di febbraio, aveva chiarito che la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).
La cooperativa per emettere le fatture per contro del socio deve valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” inserendo i propri dati e valorizzando il campo dell’emittente con l’indicazione “Cessionario/committente”.
L’Agenzia delle Entrate nelle risposte offerte nel mese di gennaio al CNDCEC ha espresso i seguenti concetti:
È bene notare che la tipologia TD1 fa riferimento al tipo documento “Fattura” dato che, nelle specifiche tecniche pubblicate, il codice specifico per le “Autofatture” è TD20.
Alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia, sembra che il “soggetto IVA” che acquista prodotti agricoli da un produttore agricolo in regime di esonero (ex art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) debba emettere una fattura per conto del proprio fornitore (produttore agricolo) applicando le percentuali di compensazione.
In sostanza, la procedura non diverge da quella già prevista in caso di emissione di una fattura per conto di un normale produttore agricolo in regime speciale.
Nel caso di emissione della fattura per contro del produttore il sistema informatico e contabile di questi soggetti normalmente rilevava contestualmente, con le stesse date, la fattura emessa dal produttore e la fattura d’acquisto ricevuta dalla cooperativa.
Oggi tale momento è invece disallineato, in quanto tecnicamente la cooperativa deve ricevere la fattura tramite SdI con il rischio che, per le operazioni fatturare in prossimità della scadenza della liquidazione dell’IVA, la fattura di acquisto pervenga successivamente tal termine ultimo per poterla detrarre nel mese di competenza.
I tre quesiti posti all’Agenzia (Consulenza Giuridica n. 10, n. 11 e n. 12 del 18/03/2019) si concludono con la richiesta se sia corretto comunicare al produttore agricolo socio o ad un suo incaricato (tramite mail o altro documento ritenuto utile) che la fattura è stata emessa ed inviata al SdI, allegando alla comunicazione copia del file XML con relativa ricevuta di avvenuta consegna o eventualmente copia in formato pdf della fattura indicando che la stessa non era valida ai fini fiscali.
Anche in tale ipotesi, l’Agenzia ha ricordato che se la cooperativa inserisce il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) quale indirizzo del destinatario della fattura, occorre che provveda a comunicare al produttore agricolo di aver emesso la fattura trasmettendogli copia del file XML della fattura o copia in formato pdf con facoltà di aggiungere anche la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal SdI e segnalando che la fattura è scaricabile sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
La speranza degli istanti, e forse anche delle associazioni, era probabilmente che l’Agenzia mutasse il proprio orientamento e concedesse la possibilità di considerare valida anche ai fini fiscali la copia in formato XML o pdf che la cooperativa trasmette al produttore al fine di evitare che il soggetto che detiene la contabilità fosse obbligato a scaricare il documento per conto del produttore.
Ciò evidentemente non è stato ritenuto un adempimento gravoso da parte dell’Agenzia che mette a disposizione delle associazioni, degli studi e dei consulenti opportunamente delegati degli strumenti che consentono l’accesso sistematico ai documenti che transitano dal sistema F.E.