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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 85, ha fornito nuove indicazioni in materia di esterometro.
Il caso ha ad oggetto le prestazioni di servizi rese da una società inglese nei confronti di soggetti passivi italiani. L’operatore economico di diritto inglese, nel caso di specie, è un soggetto che usufruisce del regime delle “piccole imprese” e, pertanto:
Tali circostanze hanno creato dubbi in merito all’applicabilità dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 127/2015, il quale stabilisce che dal 1° gennaio 2019 c’è l’obbligo di presentare un’apposita comunicazione con cadenza mensile (il c.d. “esterometro”) per le operazioni effettuate e ricevute con controparti non stabilite in Italia ai fini IVA.
Secondo tale disposizione normativa, infatti, “i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.
Le operazioni da includere della comunicazione “esterometro” sono le seguenti:
L’Agenzia delle Entrate ritiene che un soggetto passivo nazionale, che acquista il servizio di consulenza presso un soggetto inglese, debba includere tale operazione nella comunicazione di cui sopra poiché l’obbligo in questione prescinde:
Tale orientamento dell’Ufficio, conferma che nell’esterometro andranno indicate anche le operazioni di acquisto che non sono rilevanti territorialmente in Italia, per le quali il soggetto passivo nazionale non ha obbligo di emissione dell’autofattura o di integrazione della fattura del fornitore.
Le suddette considerazioni, precisa l’Agenzia che saranno valide anche a seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’unione europea in quanto l’esterometro è previsto anche per le prestazioni di servizi che i soggetti passivi Iva italiano ricevono da fornitore extra UE.