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La multifunzionalità dell’impresa agricola promossa dal legislatore con il decreto legislativo n. 228 del 2001 deve tener conto anche degli orientamenti del mercato e della modernizzazione del settore. Queste sono alcune delle principali motivazioni che hanno portato in Lombardia alla presentazione di un progetto di legge per l’adeguamento della normativa regionale in tema di florovivaismo e attività agrituristica.
Al fine di promuovere l’attività florovivaistica, il provvedimento prende in considerazione un orientamento ormai consolidato sul mercato che vede un’espansione dei c.d. “garden center” ossia strutture che su ampie superfici associano la vendita di prodotti agricoli, florovivaistici ad un assortimento di beni e prodotti correlati alla cura ed al mantenimento del verde e arredi da giardino.
Nella proposta si prende atto che tali attività sono fortemente concorrenziali nei confronti degli imprenditori florovivaistici, pertanto vi è l’intento di salvaguardare l’attività di vendita diretta svolta da tali operatori.
La legge regionale recepisce le recenti novità introdotte dalla legge 145/2018 in tema di vendita diretta, pertanto prevede che l’attività florovivaistica comprende oltre alla coltivazione di fiori, piante e relativi materiali di moltiplicazione, anche la vendita diretta al dettaglio di prodotti prevalentemente provenienti dalla coltivazione del fondo e da essi derivati e dei prodotti agricoli acquistati da altri agricoltori, “del medesimo settore o di altri settori merceologici” e di prodotti strettamente connessi all’attività florovivaistica.
Per quanto concerne le superfici, la norma regionale fissa i parametri delle superfici destinabili alla cessione dei soli beni connessi all’attività principale nella misura del 10% della superficie aziendale e comunque non oltre i 1.000 mq.
Infine, è definito un assortimento merceologico di prodotti strettamente connessi all’attività produttiva florovivaistica, funzionali alla fruizione dei beni di propria produzione ceduti dall’impresa.
Rientrato tra i prodotti strettamente connessi all’attività principale:
L’agriturismo riveste una particolare importanza nell’ottica della multifunzionalità dell’impresa agricola e un elemento di sviluppo ed equilibrio socio-economico in grado di consentire il sostentamento economico di attività agricole che, altrimenti, non potrebbero sopravvivere o svilupparsi in determinati territori.
L’attività agrituristica viene rivista dalla norma regionale proprio nell’ottica della multifunzionalità e diversificazione dell’impresa agricola.
Il numero massimo degli alloggiati giornalieri passa da 60 a 120, mentre il numero massimo di pasti somministrabili passa da 160 a 300.
Rivisti anche i servizi agrituristici forniti tramite l’abitazione e la cucina dell’imprenditore agricolo. Sale a 20 il numero degli ospiti alloggiabili e a 50 il numero dei pasti giornalmente somministrabili.
I locali da destinare all’attività agrituristica dovranno essere preesistenti da almeno cinque anni. Tali fabbricati dovranno avere il requisito di ruralità e per poterne riconoscere l’utilizzo agrituristico verranno definite delle zone del PGT in cui saranno collocati tali immobili.
Più stringenti saranno invece i requisiti relativi ai prodotti da utilizzare per la somministrazione dei pasti che dovranno essere per almeno il 40% di propria produzione (35% per le aziende di montagna). Sono invece confermate nella misura del 40% le percentuali di prodotti del territorio acquistati da altre aziende agricole lombarde e compresi quelli delle province limitrofe.
In sostanza la somma dei prodotti propri e quelli acquistati da altre imprese agricole non può essere inferiore all’80% con un limite minimo di prodotti propri pari al 40% del totale.
Nell’ambito del servizio di ospitalità, per la somministrazione delle prime colazioni dovrà essere garantito un apporto di prodotti propri e prodotti acquistati da aziende agricole non inferiore al 50% dei prodotti complessivamente utilizzati.