Dal prossimo 15 aprile sarà possibile consultare la dichiarazione dei redditi precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello 730 è utilizzato di tutti i lavoratori dipendenti e dai pensionati che percepiscono redditi fondiari, redditi da capitale, redditi da lavoro dipendente o assimilati e redditi da lavoro autonomo (entro i limiti per cui si rende necessaria l’apertura della partita IVA).
Utilizzando il precompilato è possibile minimizzare i calcoli, poiché il modulo contiene già diversi inserti comprensivi di varie spese che vanno da quelle universitarie a quelle sanitarie, i premi assicurativi, i contributi previdenziali ed i bonifici per eventuali interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.
L’accettazione online, senza modifiche, del 730 precompilato, permette di non esibire le ricevute che documentano oneri deducibili e detraibili ed, inoltre, consente di non subire controlli documentali.
Vediamo, quindi, in che modo è possibile accettare il modello e quali sono le modifiche consentite.
Accettazione del 730 precompilato
Per accettare il proprio 730 precompilato e provvedere in autonomia all’invio telematico dello stesso, è necessario essere in possesso del codice PIN di Agenzia delle Entrate – Fisconline, oppure, del pin dispositivo INPS, SPID o CNS.
Il modello non deve subire modifiche dei campi già presenti o, eventualmente, le modifiche apportate non devono incidere sul calcolo dell’imposta da pagare o del reddito da ricevere.
A tal proposito, il 730 online si considera modificato ogni qual volta intervengano variazioni nei redditi, nelle spese deducibili o detraibili, o se si inseriscono nuovi dati non presenti nel modello precompilato fornito dell’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che le suddette modifiche saranno oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrà verificare anche i dati non oggetto di variazione.
Modifiche consentite
In ogni caso, il 730 precompilato si considera accettato se è modificato nei seguenti dati:
- dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
- dati anagrafici (ad esclusione del comune del domicilio fiscale, in quanto questa variazione potrebbe incidere sul calcolo delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF);
- codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
- scelta di non versare o di versare in misura più bassa, l’importo calcolato, da chi presta l’assistenza fiscale, per acconti dovuti, con la conseguente compilazione rigo quadro F;
- compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito risultante dal 730 precompilato;
- richiesta di rateizzare la somma dovuta a titolo di saldo e acconto, con conseguente compilazione del rigo del quadro F.
Le scadenze
- 15 aprile 2019: disponibilità di consultare la dichiarazione precompilata;
- 7 luglio 2019: presentazione della dichiarazione dei redditi presentata tramite sostituto d’imposta;
- 23 luglio 2019: presentazione del modello 730 precompilato;
- 30 settembre 2019: presentazione del modello dei Redditi.
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