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Nella bozza del decreto crescita attualmente disponibile, risulta inserito nell’ultimo articolo un provvedimento volto a chiarire i nuovi obblighi dichiarativi a carico delle imprese relativi a sovvenzioni, contributi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.
Con la legge n. 124/2017 sono stati introdotti ulteriori obblighi di pubblicità per le imprese, rispetto a quanto già previsto dal D.Lgs. 33/2013, al fine di dare evidenza dei contributi percepiti. Infatti, i commi 125 e seguenti dell’articolo 1 hanno disposto che, a decorrere dall’anno 2018, “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”.
Da tale obbligo di pubblicazione sono dispensati i beneficiari che nel periodo considerato abbiano ottenuto le suddette agevolazioni per valori inferiori a 10.000 euro.
Il decreto crescita tenta di fare chiarezza sulla norma originaria che indica in maniera estremamente generica i “benefici percepiti” da dichiarare, ma i cui riflessi, in caso di inosservanza, sono enormemente penalizzanti.
I soggetti interessati sono:
Con riferimento alla prima categoria di soggetti, la pubblicazione delle informazioni dovrà ora avvenire entro il 30 giugno di ogni anno sui propri siti internet o su analoghi portali digitali.
Invece, per le imprese occorre distinguere tra i soggetti che sono tenuti alla redazione della nota integrativa e quelli non soggetti a tale obbligo.
I primi saranno quindi tenuti ad indicare in nota integrativa del bilancio d’esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato un riepilogo degli importi ricevuti a titolo di contributi dalla Pubblica Amministrazione.
Qualora i contributi fossero già presenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa ne andrà comunque riportata l’esistenza in tale registro.
Il nuovo comma 125-bis, precisando il riferimento alle somme “effettivamente erogate”, sembra chiarire che il criterio da utilizzare per stabilire l’obbligo dichiarativo sia quello di cassa.
I soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa potranno assolvere all’obbligo dichiarativo mediante pubblicazione dei prospetti con gli importi effettivamente ricevuti/goduti nel 2018, entro il 30 giugno 2019, tramite pubblicazione sul loro sito internet e liberamente accessibili, oppure qualora ne fossero sprovvisti sui portali digitali delle loro associazioni di categoria.
Tra i soggetti coinvolti risultano, oltre alle microimprese di cui all’art. 2435-ter del c.c. anche le ditte individuali e le società di persone.
Il nuovo comma 127 risulta così modificato: “al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione […] non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.
Dalla descrizione fornita sembra, quindi, che siano da escludersi le vendite e le prestazioni oggetto dell’attività d’impresa e il limite di 10.000 euro debba essere considerato cumulativamente per periodo.
Il fatto che il Governo abbia preso in considerazione questa problematica, dopo un lungo silenzio, fa sperare che vi siano prossimamente ulteriori sviluppi su una tematica che preoccupa imprese e consulenti