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Gli aiuti comunitari rappresentano uno degli architravi dell’agricoltura contemporanea, in quanto i relativi contributi che vengono erogati agli operatori del settore agricolo forniscono importanti opportunità per mettere in campo tutti quegli investimenti necessari per lo sviluppo delle aziende.
Recentemente, sul tema è stata chiamata a pronunciarsi l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta ad interpello n. 80/2019, ha fornito interessanti chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile ai contributi pubblici comunitari.
La richiesta di chiarimenti proveniva da un consorzio, costituito in forma cooperativa senza fini di lucro, che svolge attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Tale consorzio, si precisa, era soggetto passivo di imposta e titolare di partita IVA.
Il consorzio aveva partecipato ad un bando regionale relativo ai cosiddetti Programmi di sostegno allo Sviluppo Rurale, risultando tra i soggetti considerati idonei per accedere ai contributi messi a disposizione per la misura 8, sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”.
In relazione alle erogazioni che sarebbero state effettuate in relazione al bando, il consorzio ha chiesto se tali importi potessero essere trattati ai fini IVA come contributi fuori campo, evidenziando come il finanziamento mancasse della corrispettività tra pagamento e attività finanziata, nonché che formalmente tali somme erano inquadrate come aiuti a fondo perduto.
Inoltre, il consorzio ha richiesto chiarimenti anche in merito alla detraibilità dell’imposta sugli acquisti di beni e servizi effettuati sulla scorta dei contributi percepiti.
Sulle due questioni prospettate, l’Agenzia ha fornito interessanti chiarimenti, dando preziose aperture nei confronti degli operatori del settore agricolo.
Quanto alla prima problematica, relativa all’inquadramento IVA dei finanziamenti percepiti, l’Agenzia ha affermato che tali somme devono essere considerate come contributi fuori campo IVA in quanto, come precisato anche dalla circolare 34/E del 2013, tali aiuti devono essere considerate come mere movimentazioni di denaro, con conseguente esclusione degli stessi dal campo di applicazione dell’imposta, come precisato dall’art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/1972.
Con riferimento, invece, all’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati tramite i contributi ricevuti, le Entrate ne hanno confermato la detraibilità. Secondo quanto chiarito anche dalla circolare n. 20/2015, il diritto a detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi finanziati dai contributi fuori campo IVA, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti.
Nel caso in esame, quindi, si è ritenuto integrato il requisito dell’inerenza all’attività economica esercitata previsto dall’art. 19, comma 1, in quanto i contributi percepiti sono stati utilizzati per l’effettuazione delle operazioni attive connesse al bando regionale.