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Si avvicina il nuovo termine per la presentazione del c.d. esterometro fissato al prossimo 30 aprile. Occorre pertanto individuare le operazioni che dovranno essere inserite nella comunicazione.
L’esterometro è la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nei rapporti con soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato).
Dal punto di vista soggettivo sono tenuti alla presentazione della comunicazione i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Però, stando al tenore della norma, dovrebbero essere esclusi dall’adempimento i soggetti non obbligati all’emissione della fattura elettronica. Infatti, il comma 3-bis, art. 1, del D. Lgs. 127/2015 prevede che la trasmissione dei dati sia dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 3 del medesimo articolo che individua appunto i soggetti obbligati all’emissione della F.E. con l’indicazione dell’esclusione dei soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio”, dei forfettari e piccoli produttori agricoli.
A seguito della risposta n. 85 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata lo scorso 27 marzo, sembra trasparire una visione più ampia dei soggetti obbligati. In tale documento l’Agenzia cita esclusivamente la prima parte del comma 3, facendo riferimento genericamente ai soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e non cita in alcun modo le esenzioni relative ai regimi di tali soggetti.
Nel caso di operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuati verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio dello Stato, è possibile evitare l’invio dello spesometro trasmettendo al SdI le fatture elettroniche ed inserendo il codice convenzionale “XXXXXXX”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia”, i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture”.
In tal caso, se l’operatore IVA sceglie di emettere la fattura elettronica nei confronti di tali soggetti dovrà riportare sul documento il loro numero di partita IVA italiano. La fattura potrà essere trasmessa al SdI inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario”, salvo che il cliente non abbia precedentemente comunicato uno specifico indirizzo PEC o codice destinatario.
Anche l’emissione della bolletta doganale evita l’invio della comunicazione. Si dovrebbe quindi presupporre che l’esclusione operi sia per le operazioni di importazione quanto per quelle di esportazione.
Se documentate da fatture, l’obbligo dello spesometro dovrebbe riguardare anche le operazioni con controparti estere prive di partita IVA. L’obbligo dichiarativo dovrebbe permanere pure l’ipotesi di operazioni estraterritoriali passive, anche se non annotate ai fini IVA come ad esempio nel caso di ricezione di una ricevuta di pagamento di un servizio alberghiero fruito all’estero.
Nonostante l’avvento dal 1° gennaio della fatturazione elettronica e del nuovo esterometro, resta l’obbligo di trasmissione degli elenchi INTRASTAT.
Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2018 è previsto che:
Non appena l’Agenzia avrà fugato ogni dubbio sugli adempimenti comunicativi connessi all’esterometro sarebbe auspicabile che si provveda a creare le condizioni per unificare questo flusso informativo con quello relativo alle comunicazioni INTRASTAT, in modo da rendere più agevole il lavoro di imprese e consulenti.