Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Dopo l’introduzione della fattura elettronica, il prossimo passo verso la digitalizzazione fiscale è dato dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si tratta anche in questo caso di una rivoluzione, sicuramente sul piano operativo meno gravosa rispetto alla fatturazione elettronica, ma che imporrà alle imprese un adeguamento tecnologico e organizzativo.
L’obbligo è previsto dall’art.1 della L. 127/2015 che, al comma 2, prevede però che il Ministero dell’Economia, con apposito decreto possa disporre specifici esoneri dal suddetto obbligo in ragione della tipologia di attività esercitata dall’operatore IVA.
L’impostazione tende ad individuare le attività per le quali l’introduzione di questo adempimento potrebbe creare difficoltà operative o addirittura essere incompatibile.
Le Associazioni di categoria avranno tempo fino al prossimo 26 aprile per proporre suggerimenti al Ministero al fine di evidenziare ogni possibile criticità in ordine all’applicazione del provvedimento per le diverse tipologie di soggetti da esse rappresentati. Il portale messo a disposizione dal Ministero prevede l’inserimento dei suggerimenti da parte di associazioni economiche professionali, professionisti, Istituzioni di ricerca e Università, privati cittadini.
Pertanto, analogamente a quanto avvenne con l’emanazione del D.P.R. 696/1996 che all’articolo 2 aveva previsto precise esclusioni dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, (ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli in regime speciale e limitatamente ai prodotti di cui alla Tab. A parte prima) anche per la telematizzazione dei corrispettivi sarà disposto un elenco di attività/soggetti esonerati dall’adempimento.
Sintesi del nuovo adempimento
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sarà obbligatoria a partire dal 1° luglio 2019, per i contribuenti con volume d’affari superiore a euro 400 mila, ovvero a partire dal 1° gennaio 2020, per i contribuenti con volume d’affari inferiore a euro 400 mila (articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127/15).
L’obbligo riguarderà gli operatori economici che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate (articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972).
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica potrà essere effettuata mediante registratori di cassa telematici, ovvero utilizzando altri strumenti che garantiscano la sicurezza e la inalterabilità dei dati, che saranno regolamentati da provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.