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Chiarimenti importanti in merito all’applicabilità delle cause ostative di accesso al regime forfettario sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli posti da diversi contribuenti, pubblicate il 23 aprile 2019.
Una delle cause ostative di accesso al nuovo regime forfettario 2019 è costituita dal possesso di quote di partecipazione: in particolare l’art. 1, comma 57, lettera d), legge 190/2014, così come modificato dalla legge 145/2018, prevede che non possono accedere al regime forfettario coloro che “partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni”.
Negli ultimi giorni, l’Agenzia è intervenuta con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 e con le risposte ad una serie di interpelli pubblicati dalla stessa il 23 aprile scorso.
Già nella circolare, è stato introdotto il cosiddetto “salvacondotto”, ovvero il superamento, per il solo anno 2019, della causa ostativa relativa alla detenzione delle quote di partecipazione, confermato poi nelle risposte agli interpelli. Questo, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000), in quanto la Legge di Bilancio, essendo stata pubblicata il 31 dicembre 2018, non ha dato ai contribuenti i tempi di legge per poter rimuovere una eventuale causa ostativa. Tale salvacondotto vale solo per l’anno 2019, con l’obbligo di rimuovere la causa ostativa entro il 31/12/2019 per poter applicare il regime di favore anche nel 2020.
Nella circolare 9/E/2019, l’Agenzia ha precisato che: “si ritiene poi che non costituisca causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa.”
Tale previsione è stata confermata nella risposta ad interpello n. 114 del 23/04/2019: nel caso prospettato ci si riferisce ad una psicologa, socia di una società semplice immobiliare, alla quale l’Agenzia vorrebbe applicare il regime forfettario se rispettate le condizioni enunciate nella circolare di cui sopra.
L’Agenzia chiarisce nella circolare che, per il solo anno 2019, si considerano superate le seguenti cause ostative:
Anche le risposte agli interpelli pubblicate il 23 aprile 2019 confermano questo orientamento dell’Agenzia:
Avvocato che detiene una quota in qualità di accomandante nella società in accomandita semplice di famiglia. L’Agenzia risponde che vale il salvacondotto per l’anno 2019 e, solo se il contribuente dismette la partecipazione entro il 31/12/2019, potrà applicare il regime anche nel 2020.
Viene prospettato il caso di un accomandatario che sta dismettendo la quota di partecipazione. Anche qui l’Agenzia conferma il salvacondotto per l’anno 2019 e possibilità una volta dismessa la quota di applicare il l forfait per il 2020.
Caso di un medico titolare di una SAS inattiva. Applicabilità del regime già dal 2019 con salvacondotto e rimozione della causa nel corso dell’anno per l’applicabilità nel 2020.
Un commercialista detiene una quota in nuda proprietà pari al 15% di una SAS il cui usufrutto è di terzi. Come espresso nella circolare 9/E/2019, anche il possesso della sola nuda proprietà è causa ostativa ma nel 2019 opera il salvacondotto. Quindi, il regime è applicabile dal 2019 e occorrerà la rimozione entro il 2020 per poterlo applicare anche in futuro.
Caso simile al precedente, un contribuente proprietario della nuda proprietà di una quota di una SAS. Anche qui superamento per l’anno 2019 della condizione ostativa attraverso il salvacondotto e rimozione della stessa entro il 2019 per l’applicabilità nel 2020.
Visto che la possibilità di applicare il salvacondotto è stata espressa dall’Agenzia solo il 10 aprile 2019, vi possono essere di contribuenti che versano in una delle cause ostative di cui sopra e hanno operato nei primi mesi del 2019 non applicando il regime forfettario. Ora, tali contribuenti potrebbero trovarsi nella condizione in cui, grazie al salvacondotto, possono già accedere per l’anno 2019 al solo regime forfettario.
È molto probabile che tali soggetti abbiano già emesso fatture con applicazione dell’IVA nel periodo da gennaio 2019 ad aprile 2019: a tal proposito, sarebbe importante ed opportuno che l’Agenzia chiarisse quale comportamento adottare in questi casi, onde evitare che gli stessi non possano accedere a benefici di fatto previsti solo con l’introduzione del salvacondotto.
Stefania Milanesi, dottore commercialista e pubblicista