Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 132 del 30 aprile 2019, torna a fornire chiarimenti sulla corretta gestione delle “autofatture” relative all’acquisto di prodotti agricoli da agricoltori in regime di esonero.
In questa occasione, il quesito è stato posto da un soggetto che esercita la vendita all’ingrosso di prodotti agricoli che sovente effettua acquisti da produttori agricoli in regime di esonero. Il commerciante chiede all’Agenzia come poter predisporre la numerazione delle fatture per gli acquisti da produttori agricoli esonerati.
L’Agenzia delle Entrate si era già espressa sugli adempimenti previsti in queste circostanze, precisando che in caso di acquisto di prodotti da un agricoltore in regime agevolato (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972) da parte di un operatore IVA obbligato alla fatturazione elettronica, quest’ultimo è tenuto all’emissione del documento in formato elettronico della tipologia “TD1” per conto dell’agricoltore venditore (si noti che TD1 è il codice documento “fattura”).
Invece, con riferimento alla numerazione progressiva delle fatture emesse per conto dei soci delle cooperative ai sensi del comma 7 dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia aveva fornito l’indicazione di mantenere una numerazione progressiva per il socio. In pratica, la cooperativa può emettere nel primo mese le fatture distinte per ogni socio (fattura 1/Socio A, fattura 1/Socio B, ecc.), proseguendo nel periodo successivo con la stessa divisione (fattura 2/Socio A, fattura 2/Socio B, ecc.).
Il commerciante, al fine di poter garantire una numerazione che consenta di individuare in maniera univoca i documenti emessi relativi alle “autofatture” per acquisto da agricoltori esonerati, propone di utilizzare una numerazione unica e progressiva attraverso l’utilizzo di un numero progressivo combinato ad una sigla (ad esempio 1/DPE, 2/DPE, ecc.).
L’Agenzia ha ribadito che i nuovi obblighi di fatturazione elettronica previsti dal comma 3, art. 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 non hanno mutato le disposizioni previgenti.
Pertanto, ai fini della corretta numerazione delle fatture, a seguito delle modifiche recate all’art. 21, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972, “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”.
Pertanto, il soggetto che emette la fattura per conto del produttore agricolo in regime di esonero può continuare, come avveniva in passato, ad effettuare una propria numerazione utilizzando una o più lettere progressive con “l’unico limite dell’univocità, ossia dell’identificazione certa del documento, anche tramite la sua data, così da evitare duplicazioni od ostacolo all’attività di controllo”.