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Il Decreto Crescita, approvato lo scorso 23 aprile dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto un’ulteriore revisione dei commi 125 e seguenti della L. 124/2017, accogliendo alcune delle principali indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.
Ricordiamo che la legge n. 124/2017 ha introdotto nuovi obblighi di pubblicità per le imprese, rispetto a quanto già previsto dal D.Lgs. 33/2013, al fine di dare evidenza dei contributi pubblici percepiti.
Le difficoltà interpretative emerse fin dal primo momento ne hanno di fatto impedito l’applicazione, tanto che l’esecutivo ha deciso di riscrivere e sostituire le precedenti disposizioni (commi da 125 a 129).
Nell’ultima versione, la norma sembra in sostanza aver mantenuto ferme le indicazioni che erano già emerse in sede di prima revisione.
La nuova formulazione del comma 125 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno debbano essere dichiarate “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente”.
Pertanto, devono escludersi gli incarichi aventi carattere sinallagmatico che il Ministero del Lavoro aveva originariamente incluso nella circolare 2/2019. Così pure, come indicato dalla circolare n. 5/2019 di Assonime, sono da escludersi quelle agevolazioni corrispondenti alla disponibilità di strutture, agevolazioni fiscali o vantaggi economici concessi sulla base di criteri generali predeterminati e non selettivi.
Il Decreto conferma una distinzione degli adempimenti distinguendo i soggetti in due macrocategorie:
Con riferimento alla prima categoria di soggetti, la pubblicazione delle informazioni dovrà ora avvenire entro il 30 giugno di ogni anno sui propri siti internet o su analoghi portali digitali.
Invece, per il secondo gruppo di soggetti, fermo restando il termine del 30 giugno, occorrerà distinguere tra i soggetti che sono tenuti alla redazione della nota integrativa e quelli non soggetti a tale obbligo.
Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri e le altre imprese saranno quindi tenute ad indicare, nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, un riepilogo degli importi ricevuti a titolo di contributi dalla Pubblica Amministrazione.
Qualora i contributi fossero già presenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla disposizione, ne andrà comunque riportata l’esistenza anche nella nota integrativa.
Per le altre imprese, non tenute alla redazione della nota integrativa, analogamente per quanto previsto per associazioni, fondazioni e ONLUS, l’obbligo di trasparenza si potrà assolvere mediante pubblicazione entro il 30 giugno 2019 sul proprio sito internet, o, in mancanza, sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza, i prospetti con gli importi effettivamente ricevuti/goduti nel 2018.
Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri, sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente sui propri siti web o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate le somme per lo svolgimento dei servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Il comma 127 risulta così modificato: “Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione […] non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.
Riscritte le sanzioni applicabili in caso di omissione dell’obbligo informativo relativo agli aiuti percepiti che, nella versione originaria, prevedevano la restituzione delle somme percepite in tempi brevi.
Ora la norma prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi comunicativi ai fini della trasparenza comporterà una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro. Saranno le amministrazioni pubbliche che hanno erogato il beneficio o, in difetto, i prefetti competenti per territorio. ad irrogare le sanzioni. Tali soggetti nel provvedimento sanzionatorio dovranno notificare anche i termini entro i quali si dovrà assolvere l’obbligo informativo.
Il mancato pagamento della sanzione entro i termini fissati nel provvedimento e il mancato adeguamento agli obblighi dichiarativi, comporteranno la restituzione integrale delle somme percepite ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.