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Il Decreto Crescita, approvato lo scorso 30 aprile, ha apportato delle modifiche per quanto riguarda la deducibilità dell’IMU per i capannoni.
La Legge di Bilancio 2019 aveva raddoppiato la quota IMU deducibile, portandola dal 20 al 40%. Con il Decreto Crescita, il legislatore è intervenuto nuovamente prevedendo modificazioni di tali percentuali: si avrà una deduzione dell'IMU che va dal 50% nel 2019 fino al 70% nel 2022.
L’art. 3 del citato decreto afferma infatti che all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “nella misura del 40 per cento” sono sostituite dalle seguenti “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento”.
Il tributo è quello che fa riferimento ai soli fabbricati strumentali, ossia gli immobili:
Rimangono esclusi gli immobili “patrimonio” (art. 90 TUIR) e quella “merce” (compresi tra i beni che producono ricavi dall’art. 85 TUIR).
Anche per le società agricole compete la deducibilità dell’IMU poiché i terreni assumono la natura di immobili strumentali. Tuttavia, l’IMU non è deducibile:
La deducibilità deve avvenire con il criterio di “cassa” tenendo conto, quindi, dell’esercizio in cui avvengono i versamenti. Solitamente, considerando che i versamenti avvengono tutti nel corso dell’anno di riferimento, il criterio di “cassa” coincide con quello di “competenza”. L’unico caso in cui bisognerà prestare particolare attenzione è quello in cui ci sono omissioni o ritardi da parte del soggetto passivo.
Nel caso in cui l’IMU venga versata tardivamente è necessario seguire quanto indicato nella circolare 10/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate: secondo l’Ufficio, l’IMU 2018 versata nel 2019 è un costo di competenza del periodo di imposta 2018, indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento, e deducibile nel successivo periodo di imposta 2019 all’atto del pagamento mediante una variazione in diminuzione in sede reddituale.
L’IMU per gli immobili strumentali sarà deducibile secondo le regole indicate nel seguente schema riepilogativo:
Periodo d’imposta |
Percentuale Deducibilità |
Presentazione Modello Redditi |
2018 |
20% |
Dichiarazione dei redditi 2019 |
2019 |
50% |
Dichiarazione dei redditi 2020 |
2020/2021 |
60% |
Dichiarazione dei redditi 2021/2022 |
dal 2022 |
70% |
Dichiarazione dei redditi 2023 |
Come si può rilevare dallo schema, la deducibilità dell’IMU nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2018 resta immutata rispetto agli interventi della Legge di Bilancio e del Decreto Crescita.